Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio relativo al rilascio di visti alla frontiera37 nonché dagli articoli 14, 27-30 e 32-36.

D’ora in avanti, la rappresentanza all’estero che riceve una domanda di visto deve esaminare se è competente a trattare la domanda. Tale competenza è disciplinata dall’articolo 12 paragrafo 2 CAS e dalle pertinenti disposizioni dell’ICC38. La competenza risulta dal caso specifico – vanno considerati l’insieme degli elementi di fatto, in particolare la finalità del viaggio, l’itinerario, e la durata del soggiorno negli Stati in cui si trova la destinazione principale.

Articolo 14 Rilascio del visto

Fatte salve le regole di competenza (cfr. supra), la Svizzera può rilasciare visti Schengen. In base al diritto di Schengen, i singoli Stati membri e gli Stati associati sono liberi di stabilire gli scopi di soggiorno per i quali rilasciare il visto. Lo scopo del soggiorno deve tuttavia figurare sul visto con la corrispondente dicitura39. Per il resto, l’acquis di Schengen non interferisce sulla procedura nazionale per il rilascio del visto.

Per determinati scopi di soggiorno, le rappresentanze all’estero devono pertanto poter continuare a rilasciare autonomamente i visti per soggiorni di breve durata esenti da permesso. Tali scopi sono elencati all’articolo 14 capoverso 1 OPEV. Per il resto si rimanda a quanto esposto al numero 2.2.4.

Articolo 15 Scopo vincolato

La disposizione puntualizza che il richiedente è vincolato allo scopo del soggiorno indicato nel visto. Se lo scopo del soggiorno muta, occorre richiedere un’autorizzazione.

Articolo 16 Periodo di validità

La validità del visto è retta dall’articolo 11 CAS.

Articolo 17 Autorizzazione a rientrare in Svizzera (visto di ritorno)

La disposizione è stata ripresa senza modifiche materiali (art. 13 OEnS). Di fatto il visto di ritorno è un semplice permesso rilasciato dall’autorità competente in casi speciali; in tal senso non costituisce un visto nella più stretta accezione del termine. L’autorizzazione a rientrare in Svizzera è rilasciata sotto forma di un visto Schengen che consente di attraversare le frontiere esterne.

Articolo 18 Rifiuto del visto

A tale proposito occorre dapprima operare una distinzione tra visto Schengen (di tipo A, B o C) e visto nazionale (di tipo D) per un soggiorno soggetto a permesso (cfr. anche art. 2 e 4).

I visti Schengen dei tipi A, B e C vengono negati se non sono adempite le condizioni dell’acquis di Schengen specificate nell’ICC40 (art. 13-15 CAS). Le rappresentanze all’estero possono continuare a negare senza formalità un tale visto, ma devono rendere attento il richiedente alla possibilità di sollecitare una decisione impugnabile all’UFM (cfr. commento ad art. 46). Devono inoltre avvisare del rifiuto le rappresentanze degli altri

36 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 6.

37 GU L 64 del 07.03.2003, pag. 1.

38 Cap. II ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 6 seg.).

39 All. 9 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 75).

40 Cap. V n. 1-3 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 10). Pagina 14