Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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3.1.2 Trasposizione nel diritto svizzero dello sviluppo dell’acquis di Schengen dopo la conclusione degli Accordi di associazione
L’acquis di Schengen ha subito qualche modifica dopo la firma degli Accordi di associazione a Schengen e Dublino, avvenuta il 26 ottobre 2004. Fino a gennaio del 2007, l’UE aveva comunicato alla Svizzera dodici sviluppi in materia di stranieri (procedura di entrata e del visto). La Svizzera è tenuta a riprendere tali atti giuridici e a trasporli nel suo diritto interno seguendo una procedura speciale e rispettando i diritti della democrazia diretta16.
Gli sviluppi in materia di stranieri già notificati alla Svizzera e da trasporre nell’OPEV sono stati subito integrati nell’ordinanza, che di conseguenza non dovrà subire grosse modifiche a breve termine. Si tratta degli sviluppi seguenti:
• introduzione dell’obbligo del visto nei confronti di Paesi terzi che a loro volta istitui-
scono un tale obbligo nei confronti di singoli Stati Schengen (Regolamento (CE)
n. 851/2005 del 02.06.2005; GU L 141 del 04.06.2005, pag. 3);
• introduzione dell’obbligo del visto nei confronti della Bolivia ed esenzione dal visto
per determinati gruppi di stranieri, quali gli studenti in gita scolastica, i cittadini di determinati piccoli Stati e i titolari di determinati passaporti (Regolamento del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità; GU L....);
• aumento degli emolumenti per il rilascio dei visti, inserito nell’ordinanza sugli emolu-
menti della legge federale sugli stranieri (Decisione 2006/44/CE del 01.06.2006; GU L 175 del 29.06.2006, pag. 77); e
• soppressione dell’obbligo del visto nei confronti dei titolari di passaporti diplomatici e
di servizio indonesiani (Decisione 2006/684/CE del 05.10.2006; GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).
Tale adeguamento è fatto con l’esplicita riserva che la Svizzera prenda una decisione formale in merito alla ripresa di tale sviluppo e che le modifiche della legge sugli stranieri necessarie alla trasposizione siano state adottate e approvate dal Parlamento ed eventualmente dal popolo. Attualmente è in corso una procedura di consultazione separata in merito17.
Senza contare che le disposizioni del Codice frontiere Schengen costituiscono per ampi versi un aggiornamento di quelle già contenute nel manuale comune e nel CAS. La novità, in sostanza, consiste nel fatto che il rifiuto d’entrata alle frontiere esterne deve sempre essere pronunciato sotto forma di decisione impugnabile. Tale disposizione presuppone un adeguamento della legge sugli stranieri, che nel testo del 16 dicembre 2005 prevede la decisione impugnabile soltanto su richiesta.
16 Cfr. il messaggio concernente l’approvazione degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli accordi («Accordi bilaterali II»); FF 2004 5273, 5429 segg.
17 Consultazione in merito al progetto di messaggio sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell’acquis di Schengen) e alle modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell’acquis di Schengen già recepito. Pagina 8