Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

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vera e propria, ma poggino su informazioni ed esperienze generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e mirino in particolare alla lotta contro la criminalità transfrontaliera (controlli delle persone per motivi di polizia). Devono essere pianificati e svolti in modo da differenziarsi nettamente dai controlli sistematici delle persone alle frontiere esterne di Schengen.

In caso di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, la Svizzera ha inoltre la possibilità, previa consultazione degli Stati contraenti, di reintrodurre temporaneamente i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne (cfr. FF 2004 5439 seg.). In caso di pericolo acuto, la misura può essere attuata senza indugio (art. 2 cpv. 2 CAS e art. 23 segg. Codice frontiere Schengen), ad esempio per migliorare la protezione in occasione di manifestazioni internazionali (proteggere importanti manifestazioni sportive dai tifosi violenti o prevenire attentati terroristici nel corso di conferenze internazionali).

Considerata l’importanza di una tale decisione, la competenza di ripristinare i controlli delle persone alle frontiere interne dovrebbe spettare al Consiglio federale. In caso di pericolo imminente, il DFGP dovrebbe poter adottare a breve scadenza le misure immediate necessarie. Il Consiglio federale va informato senza indugio sulle misure immediate adottate e, in un secondo tempo, decide in merito alla reintroduzione dei controlli alla frontiera. Se i controlli alla frontiera interna sono affidati alla Confederazione d’intesa con i Cantoni di confine interessati, l’esecuzione compete al Corpo delle guardie di confine.

Nel rispetto delle disposizioni dell’acquis di Schengen49, i principi da osservare per il controllo delle persone alle frontiere e la verifica delle condizioni d’entrata andrebbero concretati come finora nelle istruzioni dell’UFM. Con l’entrata in vigore della legge sugli stranieri, la competenza in materia di controlli alla frontiera sarà retta dall’articolo 9 LStr. Le persone vengono quindi controllate alle frontiere interne d’intesa con i Cantoni di confine. I controlli di competenza della Confederazione saranno affidati al Corpo delle guardie di confine, già presente sul posto per il controllo delle merci.

Articolo 24 Stranieri entrati legalmente

Si veda in merito quanto esposto al numero 2.2.6.

Articolo 25 Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto

Secondo l’articolo 26 CAS e la direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 200150, che integra le disposizioni dell'articolo 26 CAS, i vettori (imprese di trasporto) che trasportano passeggeri per via aerea, marittima o terrestre sottostanno a un obbligo di diligenza e di assistenza. I vettori devono adottare tutti i provvedimenti necessari per accertarsi di trasportare unicamente persone munite dei necessari documenti di viaggio. Sono parimenti tenuti, su richiesta delle autorità, a ricondurre le persone cui è stata negata l’entrata nello Stato di provenienza o a trasportarle in un altro Stato in cui l’entrata può avvenire legalmente. In caso di violazione dell’obbligo di diligenza, la direttiva citata prevede che le autorità possano sanzionare determinati vettori con una multa che deve essere dissuasiva, efficace e proporzionata (art. 4 par. 1).

Tale direttiva definisce soltanto misure minime, lasciando ai singoli Stati un certo margine di manovra per la trasposizione (cfr. art. 92 cpv. 2 LStr in combinato disposto con l’art. 127 LStr51).

49 Cfr. manuale comune (GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97).

50 Cfr. GU L 187 del 10.07.2001, pag. 45.

51 RS 142.20 (cfr. anche il «Messaggio accordi bilaterali II» (FF 2004 5716). Pagina 17