Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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Articolo 13 capoverso 1 lettera h
Se l’esercizio di un’attività lucrativa transfrontaliera è soggetto a notificazione, le rappresentanze all’estero non devono poter rilasciare autonomamente il visto per determinati settori, tra cui quello a luci rosse (cfr. art. 14 OASA). Va tuttavia rilevato che, all’atto pratico, saranno pochi coloro che chiederanno esplicitamente un visto per lavorare nel settore a luci rosse; infatti chi esercita tale attività in genere entra in Svizzera come turista.
Articolo 13 capoversi 2 e 3
Per motivi di trasparenza, nell’ordinanza viene disciplinata la possibilità – di cui i Cantoni potevano in sostanza avvalersi anche in passato – di esprimere un parere all’attenzione della rappresentanza all’estero nell’ambito della procedura di rilascio del visto. Un tale parere è opportuno in particolare quando dalla verifica della dichiarazione di garanzia in Svizzera emergono circostanze sfavorevoli al rilascio di un visto (ad es. persona pregiudicata che firma la dichiarazione di garanzia in Svizzera). Il parere del Cantone non costituisce comunque una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)6, ma può essere impugnato soltanto nell’ambito di un eventuale ricorso contro un rifiuto del visto.
Inoltre all’UFM andrà attribuita la facoltà di stabilire i casi in cui le rappresentanze all’estero devono sottoporre la domanda di visto previamente all’UFM o alle autorità cantonali competenti. Le esperienze maturate finora insegnano che è opportuno chiedere un parere per le domande di visto a scopo di cure mediche o di formazioni teoriche (scuole di lingua, scuole alberghiere) o nel caso di riserve formulate durante la verifica di una dichiarazione di garanzia. I casi da sottoporre previamente alle autorità cantonali verranno indicati nelle istruzioni per permettere di reagire non appena muta la situazione. L’UFM emanerà le istruzioni del caso in collaborazione con le autorità cantonali e le rappresentanze all’estero.
Capita spesso che le rappresentanze all’estero, nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto della legislazione federale, rilascino un visto che le autorità cantonali non avrebbero rilasciato in ragione di circostanze note soltanto ad esse. Per completezza va comunque puntualizzato che accade anche il contrario. Il previsto scambio di esperienze andrà pertanto sfruttato al meglio per ottimizzare la collaborazione in tale ambito.
Alla luce del gran numero di domande di visto, la previa consultazione dovrà tuttavia fare eccezione e aver luogo esclusivamente nei casi che pongono evidenti problemi.
D’ora in poi, i visti d’entrata per colloqui d’affari potranno essere rilasciati per un massimo di otto giorni sull’arco di un anno civile. Per colloqui d’affari più lunghi è richiesta l’autorizzazione dell’autorità nazionale competente (cpv. 3).
2.2.5 Periodo di validità e durata del soggiorno (art. 14)
Una persona entrata in Svizzera con un visto potrà soggiornarvi per un massimo di tre mesi su un arco di sei mesi. Il diritto in vigore prevede una durata massima di sei mesi per anno civile, ma impone l’interruzione del soggiorno per almeno un mese se lo straniero ha soggiornato in Svizzera ininterrottamente per tre mesi. La norma rispecchia la nuova definizione del cosiddetto soggiorno esente da permesso secondo l’articolo 9 OASA, che a sua volta ricalca il contenuto dell’acquis di Schengen7.
6 RS 172.021
7 Art. 11 cpv. 1 lett. a ed art. 20 cpv. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica Pagina 4