Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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Per tale motivo, l’articolo 25 specifica la portata dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo e stradale e delle società di navigazione, ispirandosi alle regole adottate dall’UFM nella convenzione conclusa il 24 agosto 2004 con la SWISS in materia di collaborazione per il controllo dei documenti dei passeggeri e il rientro per via aerea. Tali regole hanno dato buona prova all’atto pratico.
Se le circostanze impongono provvedimenti supplementari – specialmente nel caso di un forte aumento dei passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio necessari – l’UFM, in collaborazione con le competenti autorità della locale polizia aeroportuale, fisserà in un’istruzione i provvedimenti supplementari che le imprese di trasporto devono adottare per adempire all’obbligo di diligenza (art. 25 cpv. 2).
Articolo 26 Convenzioni con le imprese di trasporto
Per risolvere il problema dei passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio necessari nel traffico aereo, l’UFM ha stipulato con la SWISS una convenzione sotto forma di memorandum of understanding in merito alla collaborazione per il controllo dei documenti dei passeggeri e il rientro per via aerea (cfr. supra). Tale memorandum è un contratto di diritto amministrativo, fondato sia sulle disposizioni direttamente applicabili – secondo l’articolo 122f dell’ordinanza sulla navigazione aerea – dell’appendice 9 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) nella versione vincolante per la Svizzera, sia sull’autorizzazione d’esercizio della SWISS, rilasciata il 1° luglio 2002 dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).
L’appendice 9 invita gli Stati contraenti a stipulare convenzioni con le imprese di trasporto aereo al fine di impedire l’entrata di passeggeri sprovvisti di documenti di viaggio, e di provvedere al loro ritorno. Sono inoltre definiti gli obblighi di diligenza, di assistenza e di rimpatrio che le imprese di trasporto aereo hanno nei confronti dei passeggeri da loro trasportati.
Tali convenzioni integrano convenientemente gli obblighi di assistenza previsti dall’acquis di Schengen e le sanzioni contro le imprese di trasporto (attuati nell’art. 93 in combinato disposto con l’art. 127 LStr52, e negli articoli 120a e 120c LStr53). Sono conformi alla direttiva 2001/51/CE del 28 giugno 2001 e con l’articolo 26 CAS, perché costituiscono un mezzo efficace per impedire l’arrivo di passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio necessari. Le trattative con la SWISS hanno tuttavia dimostrato che il contenuto di tali convenzioni richiede una definizione giuridica meno ambigua di quella dell’attuale articolo 26 OEnS; tanto più che l’intenzione è di stipulare convenzioni del genere, per quanto possibile, con tutti i vettori aerei che trasportano regolarmente passeggeri in Svizzera attraverso le frontiere esterne di Schengen. Va inoltre esaminata anche l’estensione di tali convenzioni alle imprese di trasporto terrestri. Secondo le disposizioni legali sono per contro esclusi i vettori ferroviari.
L’articolo 26 disciplina i punti essenziali di tali convenzioni.
La conclusione di convenzioni del genere è giustificata anche dalla complessità delle questioni che si pongono in questo contesto. Il fatto di disciplinare in anticipo e nei dettagli i diritti e gli obblighi delle autorità e delle imprese di trasporto nonché le procedure da rispettare è senz’altro buona cosa. Se i contenuti e la portata dell’obbligo di
52 RS 142.20, cfr. anche il «Messaggio accordi bilaterali II» (FF 2004 5716 e 5721).
53 Consultazione in merito al progetto di messaggio sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell’acquis di Schengen) e alle modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell’acquis di Schengen già recepito. Pagina 18