Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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per cittadini di Stati terzi secondo le regole Schengen corrisponde in larga misura a quello dell’articolo 2 OEnS.
L’articolo 2 capoverso 1 secondo periodo e capoverso 4 è stato ripreso dal profilo materiale.
Articolo 4 Visto
L’acquis di Schengen stabilisce in modo esaustivo i tipi di visto che possono essere rilasciati per soggiorni nello spazio Schengen (A, B, C, D o C+D24). Il tipo di visto dipende dalla durata del soggiorno o dal genere di transito previsto.
Un visto del tipo A è rilasciato per il transito aeroportuale (cfr. art. 6), uno del tipo B per il transito attraverso lo spazio Schengen. Vi sono compresi anche i documenti speciali (visti) per il transito agevolato (FTD) e per il transito ferroviario agevolato (FRTD25).
Il visto del tipo C (visto Schengen per il soggiorno di breve durata) consente al titolare di entrare una o più volte nello spazio Schengen per un soggiorno ininterrotto o per vari soggiorni successivi sull’arco di un periodo o di una somma di periodi la cui durata totale non superi tre mesi per semestre a decorrere dalla data della prima entrata.
Nel regime vigente gli stranieri possono soggiornare in Svizzera senza permesso per una durata complessiva di sei mesi per anno. Dopo un soggiorno ininterrotto di tre mesi devono tuttavia interrompere il soggiorno per almeno un mese (cfr. art. 2 cpv. 7a ODDS26 e le istruzioni dell’UFM concernenti l’entrata, il soggiorno e il mercato del lavoro, n. 311).
Sebbene la procedura di rilascio del visto nazionale per un soggiorno superiore a tre mesi (visto del tipo D) sia retta dal diritto nazionale, la Svizzera è comunque tenuta a utilizzare i documenti previsti dall’acquis di Schengen (modello del visto e vignetta). Il visto del tipo D permette allo straniero di valicare le frontiere esterne in qualsiasi punto, ma è valido soltanto per il territorio dello Stato che lo ha rilasciato. Consente al suo titolare un’unica entrata nello spazio Schengen e – a condizione che adempia le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e CAS risp. all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del Codice frontiere Schengen – il transito attraverso altri Stati Schengen per raggiungere lo Stato di destinazione.
Se sono tuttavia adempite le condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c, d ed e CAS risp. all’articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c, d ed e del Codice frontiere Schengen, in aggiunta al visto di tipo D ne può essere rilasciato anche uno del tipo C (visto del tipo C+D27).
Per quanto concerne la natura giuridica del visto in termini generali, si rimanda alla DTF 131 IV 174 (consid. 4.2.2). Le considerazioni sono applicabili per analogia anche al visto Schengen.
24 Cfr. le disposizioni sul rilascio del visto nel cap. I n. 2 all. 8 e nell’all. 13 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 5, 69 e pag. 90).
25 All. 17 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 121).
26 RS 142.201.
27 Cap. I n. 2.2 ICC (GU C 310 del 19.12.2003, p. 6) e art. 18 CAS nella versione del Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28.05.2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 06.06.2001, pag. 4). Pagina 11