Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 5 Esenzione dall’obbligo del visto

La CAS prevede una politica comune per il regime dei visti (art. 9 CAS). Per questo è stata introdotta una lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per l’entrata nello spazio Schengen. Tale lista è parte integrante dell’ICC e figura nell’allegato 128. La Svizzera deve attenersi a tale lista e pertanto non può più stabilire autonomamente i Paesi soggetti all’obbligo del visto per l’entrata in Svizzera.

Secondo l’ALC determinati cittadini di Stati terzi hanno il diritto di soggiornare senza permesso o di ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Godono di tale diritto segnatamente i familiari di cittadini di uno Stato UE o AELS che possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l’articolo 3 allegato I ALC e i lavoratori inviati in Svizzera da un’impresa con sede in uno Stato UE o AELS per fornire una prestazione di servizio. In presenza di un diritto fondato sull’ALC29, tali persone vanno esentate dall’obbligo del visto anche per l’entrata in vista di un soggiorno superiore a tre mesi o 90 giorni lavorativi, purché siano in possesso di un titolo di soggiorno valido e duraturo rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. L’obbligo del visto per tali persone non ha più senso perché in base all’acquis di Schengen non necessitano di un visto per un soggiorno inferiore a tre mesi, indipendentemente dallo scopo. Possono pertanto entrare in Svizzera da altri Stati Schengen in qualsiasi momento senza subire controlli alla frontiera e regolare il proprio soggiorno entro i termini di notificazione applicabili al caso specifico. Ai lavoratori distaccati si applicano inoltre le prescrizioni in materia di notificazione secondo la legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera30 e i controlli del mercato del lavoro previsti nell’ambito delle misure accompagnatorie.

La disciplina dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale non rientra nell’acquis di Schengen. In questo ambito restano pertanto applicabili gli accordi bilaterali della Svizzera con i relativi Paesi soggetti all’obbligo del visto. La Svizzera deve soltanto comunicare tali disposizioni affinché possano essere inserite nell’allegato 2 ICC31.

Articolo 6 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

L’acquis di Schengen non contempla disposizioni in merito alle condizioni per il rilascio di un visto di transito aeroportuale e, in linea di principio, presuppone il privilegio di tale transito. Il capoverso 1 riprende pertanto, nella sostanza, le disposizioni dell’articolo 5 capoverso 1 OEnS.

L’acquis di Schengen prevede una semplice lista comune e vincolante degli Stati soggetti all’obbligo del visto per il transito aeroportuale32. Tale lista, che per ampi versi coincide con la legislazione svizzera in vigore, è ripresa nel capoverso 2 per motivi di trasparenza.

Considerato il rischio di migrazione inerente ai collegamenti aerei, la Svizzera può altresì designare i Paesi da assoggettare all’obbligo del visto di transito aeroportuale in aggiunta a quelli inseriti nella lista comune. Il relativo elenco figura nel capoverso 3.

28 All. 1 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22).

29 Ad es. una persona inviata in Svizzera nell’ambito di un accordo di prestazione di servizi (cfr. art. 14 OLCP; RS 142.203), o i familiari provenienti da uno Stato terzo che abbiano già risieduto legalmente in uno Stato membro CE (DTF 130 II 1 segg.).

30 RS 823.20.

31 All. 2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 25).

32 All. 3 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 32). Pagina 12