Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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In futuro le persone potranno in pratica essere respinte sia mentre varcano la frontiera esterna (momento dell’entrata) sia all’interno del Paese. Le autorità cantonali o, se del caso, il corpo delle guardie di confine (Cgcf) allontanano le persone che, in base a un controllo di polizia (ad es. indagini nelle retrovie), risultano non adempire (più) le condizioni d’entrata (ad es. hanno esaurito i fondi, non dispongono del visto o questo è scaduto). Tale situazione può presentarsi anche in occasione di un controllo di dogana alle frontiere interne (cfr. infra).
In Svizzera soltanto gli aerodromi in cui si entra ed esce dallo spazio Schengen sono frontiere esterne ai sensi dell’acquis di Schengen45. Il controllo sistematico delle persone a tali frontiere esterne, basato sui principi dell’acquis di Schengen, va mantenuto. I principi in questione figurano negli articoli 6-17 del Codice frontiere Schengen (finora art. 6 CAS e manuale comune46). Le disposizioni sono direttamente applicabili; non è necessaria la trasposizione nel diritto svizzero.
Anche per i motivi di rifiuto dell’entrata alle frontiere esterne occorre distinguere tra beneficiari del diritto alla libera circolazione (e i loro familiari) e cittadini di uno Stato terzo.
Al cittadino di uno Stato firmatario di un accordo di libera circolazione con la Svizzera l’entrata può essere negata soltanto se egli è sprovvisto di documenti di viaggio o se rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. Un diniego dell’entrata è dunque ammissibile soltanto se la persona in questione non può più avvalersi del diritto alla libera circolazione47. Ai familiari originari di uno Stato terzo di una persona che beneficia del diritto alla libera circolazione può inoltre essere chiesto un visto d’entrata. In mancanza del visto, alla frontiera può essere rilasciato un visto d’eccezione48.
Per i cittadini di uno Stato terzo va invece effettuato un controllo approfondito delle condizioni d’entrata. Oltre ai documenti che consentono di attraversare la frontiera vanno controllate anche le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 CAS risp. l’articolo 5 del Codice frontiere Schengen; va inoltre interrogato il SIS a scopo di ricerca e di prevenzione delle minacce per l’ordine e la sicurezza pubblici.
Articoli 22/23 Reintroduzione ed esecuzione dei controlli alla frontiera
In linea di massima, alle frontiere interne non vi saranno più controlli sistematici delle persone (controlli al passaggio della frontiera a prescindere dall’esistenza di un sospetto). Tuttavia, dato che la Svizzera non ha aderito all’Unione doganale europea, il Cgcf può continuare a controllare le persone per quanto necessario nell’ambito del controllo delle merci. Le autorità cantonali di polizia o il Cgcf sono altresì autorizzati a svolgere, oltre ai controlli doganali nella zona di frontiera, anche dei controlli delle persone per motivi di polizia. Tali misure non devono tuttavia avere la stessa portata di una verifica di frontiera. I controlli sono leciti purché non abbiano per obiettivo una verifica di frontiera
45 Cfr. FF 2004 5440, ma anche FF 2004 5442 concernente la frontiera con il Principato del Liechtenstein. In singoli casi, comunque, anche un aeroporto non doganale può divenire frontiera esterna di Schengen, per la precisione quando – a titolo eccezionale – vi atterrano o vi decollano aerei in provenienza da o a destinazione di Stati non facenti parte dello spazio Schengen.
46 Pt. II (GU C 313 del 16.12.2002, pag. 104) e, nuovo, nel Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1).
47 Art. 7 cpv. 6 Codice frontiere Schengen.
48 Art. 7 cpv. 7 Codice frontiere Schengen con rinvio alla Direttiva 38/2004 (GU L 158 del 30.04.2004, pag. 77), e Raccomandazione della Commissione del 06.11.2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone. Pagina 16