Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

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rappresentanze potranno rilasciare il visto unicamente previo consenso dell’Ufficio federale della migrazione (UFM).

Viene invece adeguato l’importo della garanzia, rimasto invariato dal 1996 e ora portato a 30 000 franchi. La disposizione viene integrata, in quanto, oltre agli enti pubblici (Comuni, Cantoni), in futuro possono attingere alla garanzia anche i fornitori privati di prestazioni mediche (ospedali privati, medici e farmacie). È infatti in aumento il numero delle persone che si fanno curare in ospedali privati o da medici svizzeri nell’ambito di un breve soggiorno esente da permesso e poi non pagano le parcelle. Le altre spese che il soggiorno di uno straniero può cagionare a privati (ad es. spese di alloggio, danni da responsabilità civile, ecc.) continuano tuttavia a non essere coperte dalla dichiarazione di garanzia. Se il firmatario di una tale dichiarazione a favore di un’altra persona dovesse rispondere di tutti i costi immaginabili, assumerebbe infatti un impegno eccessivo e quindi nullo in virtù del Codice civile. Viene infine specificata la durata della garanzia. La disposizione attuale ha spesso dato adito a problemi d’interpretazione. In futuro la dichiarazione di garanzia sarà valida per i dodici mesi successivi all’entrata, e le spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per cinque anni in analogia con le regole sulla prescrizione contenute nel Codice civile.

Articolo 9 Assicurazione di viaggio

A prescindere da una dichiarazione di garanzia, il rilascio del visto potrà essere vincolato alla stipulazione di un’assicurazione di viaggio, a meno che i mezzi siano garantiti in altro modo. Il Cantone che esamina la dichiarazione di garanzia può comunque chiedere esplicitamente che venga stipulata un’assicurazione di viaggio. Del resto, anche l’acquis di Schengen prevede tale istituto (cfr. cap. V n. 1.4 ICC; GU C 326 del 22.12.2005, pag. 11). Ad ogni modo è opportuno introdurre l’assicurazione di viaggio senza attendere l’entrata in vigore di Schengen.

La copertura fornita dall’assicurazione di viaggio è diversa da quella offerta da una dichiarazione di garanzia. Non sono ad esempio coperti i costi legati alla cura di una malattia già esistente al momento dell’entrata in Svizzera, né i costi del rinvio coatto o le spese generali per il sostentamento in Svizzera. L’assicurazione di viaggio riduce inoltre il rischio di responsabilità inerente alla dichiarazione di garanzia. È richiesta una copertura minima di 50 000 franchi; un’assicurazione di questo tipo viene a costare dai 300 ai 600 franchi. Considerato l’onere finanziario di un viaggio e di un soggiorno in Svizzera, appare senz’altro giustificato chiedere che venga stipulata un’assicurazione del genere. Naturalmente è possibile rinunciarvi se il richiedente può provare in altro modo di non necessitarne per coprire i costi del suo soggiorno (ad es. persona notoriamente molto facoltosa; giustificativo di altre assicurazioni a copertura del rischio).

Articolo 10 Altre garanzie

In luogo e vece della dichiarazione di garanzia può essere prestata qualsiasi altra garanzia valida (ad es. garanzia bancaria di una banca svizzera). In tal caso, l’autorità competente per il rilascio dei permessi dovrà valutare il caso specifico per decidere se le garanzie prodotte sono sufficienti.

2.2.4 Rilascio del visto (art. 13)

Il sistema in vigore verrà in sostanza mantenuto. Le rappresentanze all’estero continueranno a rilasciare autonomamente i visti per determinati scopi e per soggiorni inferiori a tre mesi. Le rappresentanze operano su mandato dell’UFM, che le sorveglia insieme al DFAE ed emana le pertinenti istruzioni per il rilascio del visto (art. 23).

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