Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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Per soggiorni di lunga durata, per esempio nell’ambito del ricongiungimento familiare, l’entrata è retta dal diritto nazionale. In linea di principio, ogni Stato è dunque libero di mantenere le prescrizioni nazionali per l’entrata in vista di soggiorni di lunga durata, ossia superiori a tre mesi.
Articolo 2 Condizioni d’entrata
Come illustrato in precedenza, le condizioni d’entrata in Svizzera per cittadini di Stati terzi che intendono soggiornarvi per meno di tre mesi sono compiutamente disciplinate all’articolo 5 paragrafo 1 CAS. A tale disposizione è subentrato l’articolo 5 – dello stesso tenore – del Codice frontiere Schengen21. Le condizioni d’entrata sono direttamente applicabili. Non è dunque necessaria la trasposizione nel diritto nazionale.
I mezzi finanziari sufficienti sono stabiliti in base all’articolo 5 paragrafo 3 del Codice frontiere Schengen. Compete alla Svizzera stabilire cosa va inteso per mezzi finanziari sufficienti al soggiorno in Svizzera. Il capoverso 2 sancisce il principio secondo cui i mezzi finanziari comprovati o garantiti servono ad assicurare che durante il soggiorno in Svizzera non venga percepito alcun aiuto sociale. È ovvio che i mezzi finanziari da comprovare non devono per forza consistere in denaro contante, ma possono essere assicurati con una carta di credito o altre garanzie (cfr. quanto esposto al n. 2.2.3). La Svizzera dovrà comunicare l’importo indicativo alla Commissione europea (art. 5 par. 2 in combinato disposto con l’art. 34 Codice frontiere Schengen). L’attuale importo di 100 franchi corrisponde grossomodo a quello applicato nell’UE.
Le condizioni d’entrata previste all’articolo 5 CAS risp. all’articolo 5 del Codice frontiere Schengen corrispondono in larga misura alle prescrizioni vigenti in Svizzera (cfr. art. 1 OEnS). È il caso in particolare per l’obbligo del passaporto e del visto nonché per la garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale (art. 5 par. 1 lett. a, b, d ed e CAS / art. 5 par. 1 lett. a, b, d ed e Codice frontiere Schengen). Tali condizioni andrebbero quindi applicate anche all’entrata in vista di un soggiorno di lunga durata. In questi casi devono inoltre essere adempite le condizioni del diritto nazionale riguardanti lo scopo del soggiorno (ad es. le prescrizioni d’ammissione per un’attività lucrativa, il ricongiungimento familiare o una formazione; cpv. 3). Chi adempie tali condizioni può però soggiornare soltanto sul territorio dello Stato che rilascia il visto (visto di tipo D). Se le altre condizioni d’entrata secondo l’acquis di Schengen sono adempite, tale Stato può comunque rilasciare, in aggiunta, un visto Schengen per il soggiorno di breve durata (visto di tipo C+D; cfr. commento ad art. 4).
L’articolo 5 paragrafo 2 CAS risp. l’articolo 5 paragrafo 4 lettera c del Codice frontiere Schengen concede ai singoli Stati la possibilità di autorizzare in via eccezionale l’entrata sul proprio territorio anche quando non tutte le condizioni d’entrata dell’acquis di Schengen sono adempite. L’articolo 2 capoverso 4 OPEV regola la procedura per il rilascio di un visto d’eccezione ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 2 CAS risp. dell’articolo 5 paragrafo 4 lettera c del Codice frontiere Schengen. Tali visti possono essere rilasciati, come finora, per motivi umanitari − evitare casi personali particolarmente rigorosi − o per motivi di politica generale (cfr. art. 13 lett. f OLS22; ora art. 31 OASA).
Articolo 3 Passaporto
Per l’entrata e il soggiorno nello spazio Schengen gli stranieri devono essere in possesso di uno o più documenti validi che consentano di attraversare la frontiera (art. 5 par. 1 lett. a CAS / art. 5 par. 1 lett. a Codice frontiere Schengen23). L’obbligo del passaporto
21 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 5.
22 RS 823. 21.
23 Cfr. anche l’all. 11 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 88 ). Pagina 10