Rapporto OPEV

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine

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In base all’acquis di Schengen, inoltre, non necessitano di un visto di transito aeroportuale le persone in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da determinati Stati. Le disposizioni vigenti in Svizzera sono simili; basta aggiungere il Giappone per ottemperare alle disposizioni dell’acquis di Schengen. Inoltre la Svizzera non può più assoggettare all’obbligo generale del visto di transito aeroportuale i cittadini dell’Iraq e della Somalia (cfr. art. 5 cpv. 4 OEnS). Questi adattamenti figurano nei capoversi 2 e 4.

Articolo 7 Dichiarazione di garanzia (principio)

Nel testo tedesco, l’espressione «Garantieerklärung» viene sostituita da «Verpflichtungserklärung», in conformità con la terminologia comunitaria legata a Schengen, che nella traduzione italiana alterna le espressioni «dichiarazione di garanzia» e «dichiarazione d’impegno»33. La procedura di dichiarazione di garanzia è disciplinata dal diritto nazionale. Pertanto le vecchie disposizioni sulla procedura sono state riprese praticamente tali e quali sotto il profilo materiale. L’ICC impone unicamente l’utilizzo di un modulo uniforme.

Articolo 8 Portata

La portata della dichiarazione di garanzia è retta dal diritto nazionale. Si veda in merito quanto esposto al numero 2.2.3.

Articolo 9 Procedura

Anche la procedura di dichiarazione di garanzia è stata ripresa senza modifiche.

Articolo 10 Assicurazione di viaggio

Si veda in merito quanto esposto al numero 2.2.3.

L’acquis di Schengen prevede inoltre l’obbligo generale di stipulare un’assicurazione di viaggio per il rilascio di un visto, a meno che le circostanze del caso permettano di presumere una copertura assicurativa sufficiente (ad es. derivante da un rapporto di lavoro)34.

Articolo 11 Altre garanzie

Si veda in merito quanto esposto al numero 2.2.3.

Articolo 12 Visto

Le condizioni per il rilascio del visto sono rette dall’articolo 2 OPEV. Se tali condizioni sono adempite, il rilascio del visto è possibile. Lo straniero ha diritto al rilascio del visto soltanto se previsto dal diritto nazionale (ad es. in caso di ricongiungimento familiare) o dal diritto internazionale pubblico. Per contro, l’articolo 5 CAS risp. l’articolo 5 del Codice frontiere Schengen non contempla alcun diritto al rilascio del visto.

Per la forma del visto è determinante l’acquis di Schengen35. Lo stesso dicasi per il rilascio del visto collettivo.

Articolo 13 Procedura per la domanda di visto

La procedura per il rilascio del visto è retta dagli articoli 12-18 CAS, dalle pertinenti norme dell’ICC, dall’articolo 5 paragrafo 4 lettera b del Codice frontiere Schengen36 e dal

33 Cap. V n. 1.4 e all. 15 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 11 e pag. 111).

34 Cap. V n. 1.4 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 11).

35 Cap. VI, all. 8 e 13 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1, 15, 69 e 90). Pagina 13