Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d. l’Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca
sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del Titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea;
e. il Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato
del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].
Conformemente all’articolo 2 AAS, gli allegati A10 e B11 contengono le disposizioni costitutive dell’acquis di Schengen, disposizioni che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’associazione a Schengen (stato al 26.10.2004).
In tale contesto sono determinanti in primo luogo le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS)12, che disciplina l’entrata, i controlli alla frontiera e il rilascio di visti. Tali regole della CAS sono precisate e completate in particolare dal manuale comune13 e dall’istruzione consolare comune (ICC14). Nel frattempo, al manuale comune e agli articoli 2-8 CAS sono subentrati un regolamento comunitario vincolante, il cosiddetto Codice frontiere Schengen, e una guida pratica per le guardie di frontiera, il cosiddetto manuale Schengen15 (cfr. n. 3.1.2).
Il Codice frontiere Schengen disciplina la procedura d’entrata alle frontiere (esterne), mentre l’ICC specifica le regole per la procedura di rilascio dei visti, la competenza per il trattamento delle domande di visto, la consultazione delle autorità centrali e la collaborazione delle rappresentanze consolari in loco.
10 FF 2004 5757-5765.
11 FF 2004 5766-5770.
12 GU L 239 del 22.09.2000, pag.19
13 Manuale comune (GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97), modificato dalle decisioni: - 2003/454/CE del 13.06. 2003 (GU L 152 del 22.07.2003, pag. 82); - 2003/585/CE del 28.07.2003 (GU L 198 del 06.08.2003, pag. 13); - 2003/586/CE del 28.07.2003 (GU L 198 del 06.08.2003, pag. 15); - 2004/466/CE del 29.04.2004 (GU L 195 del 02.06.2004, pag. 44); e - 2004/574/CE del 29.04.2004 (GU L 261 del 06.08.2004, pag. 36). A tale manuale comune sono nel frattempo subentrati in parte il nuovo Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1) e la Raccomandazione della Commissione del 06.11.2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone.
14 Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; ultima versione consolidata in GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1); i rinvii in questo testo si riferiscono a tale versione.
15 Cfr. Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen; GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1) e Raccomandazione della Commissione del 06.11.2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone. Pagina 7