Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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Le disposizioni riguardanti l’obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto e il previo scambio di dati con i vettori verranno applicate soltanto con l’entrata in vigore di Schengen. Non ha senso introdurre prima di allora la soluzione nazionale prevista agli articoli 92-95 e 104 LStr e non del tutto conforme all’acquis di Schengen. Le disposizioni verranno dunque trasposte nell’ordinanza soltanto all’entrata in vigore degli accordi di associazione.
2.2.2 Condizioni d’entrata (art. 1)
A differenza di adesso, in futuro le condizioni d’entrata saranno sancite in una legge federale (art. 5 cpv. 1 lett. a-d LStr), ragion per cui l’OPEV si limita a rimandare alla disposizione pertinente (cpv. 1).
Il capoverso 2 specifica che i mezzi finanziari sono sufficienti soltanto se è garantito che l’ente pubblico non verrà chiamato a versare prestazioni (spese per il sostentamento o il viaggio di ritorno). Per comprovare la disponibilità di tali mezzi finanziari, oltre al denaro contante, alle carte di credito o ai depositi in banca, sono ammessi anche gli strumenti previsti dalla legge e dall’ordinanza (dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio o altre garanzie; cfr. quanto illustrato in merito agli art. 6-10).
Anche la nuova ordinanza non specifica alcun importo indicativo. Tali importi, che possono differire a seconda della situazione (turisti, giovani, studenti), continueranno a essere fissati nelle istruzioni.
I titolari di passaporti ordinari del Marocco e della Tunisia – Paesi divenuti a forte rischio di migrazione – saranno soggetti all’obbligo del visto alla stregua di quanto accade negli Stati Schengen4 (art. 4 cpv. 2 lett. b). Alla luce del numero crescente di passeggeri provenienti dall’Eritrea e dal Camerun che restano bloccati nelle zone di transito degli aeroporti Svizzeri perché lo Stato di destinazione rifiuta loro l’entrata, s’intende sottoporre i cittadini di tali Stati all’obbligo del visto di transito aeroportuale (art. 5 cpv. 2). Anche tale obbligo è conforme alle disposizioni dell’acquis di Schengen5.
2.2.3 Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie (art. 6 -10 )
Articoli 6 - 8 Dichiarazione di garanzia, portata e procedura
La procedura di dichiarazione di garanzia, applicata sin dal 1996, viene in sostanza mantenuta. Se la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti non può essere dimostrata, le rappresentanze all’estero o le autorità cantonali possono chiedere una garanzia a una persona fisica o giuridica che si impegna a rispondere dei costi scoperti occasionati durante il soggiorno dello straniero.
Nella versione tedesca, il termine «Verpflichtungserklärung» sostituisce quello utilizzato finora, «Garantierklärung». Tale modifica non comporta alcun cambiamento materiale. Il termine «Verpflichtungserklärung» – il più delle volte tradotto in italiano con «dichiarazione di garanzia», raramente con «dichiarazione d’impegno» – fa parte della terminologia legata a Schengen. Lo scopo della dichiarazione di garanzia resta comunque di accertare, e quindi di confermare, le condizioni finanziarie di una persona. Tale istituto permette inoltre di appurare se uno straniero è atteso in Svizzera, ma viene usato soltanto a titolo accessorio per esaminare le altre circostanze del soggiorno. Se le autorità competenti, verificando la dichiarazione di garanzia, riscontrano circostanze concrete che impediscono il rilascio del visto, devono informarne le rappresentanze all’estero. In questi casi, le
4 Cfr. Istruzione consolare comune (ICC), all. 1 (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 23).
5 All. 3 cap. 1 e 2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 32 seg.). Pagina 2