Rapporto OPEV
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 23 pagine
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3.1.3 Aggiornamento dell’acquis di Schengen già ripreso
Infine il presente disegno di ordinanza comprende anche gli adeguamenti legali divenuti necessari in seguito al decreto federale del 17 dicembre 2004 che traspone l’acquis di Schengen del 26 ottobre 2004. Si tratta di adeguamenti formali in vista della trasposizione, conforme a Schengen, dell’articolo 26 CAS e della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 CAS in merito agli obblighi di diligenza e di assistenza dei vettori nonché della Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 200418, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate. Come per il Codice frontiere Schengen (sviluppo), la trasposizione di tali disposizioni presuppone una modifica della legge sugli stranieri (testo del 16.12.2005). In merito è in corso una procedura di consultazione separata (cfr. supra). Anche le modifiche proposte dell’ordinanza entreranno quindi in vigore soltanto una volta conclusa tale procedura legislativa.
Allo stato attuale della pianificazione si prevede pertanto che gli adeguamenti dell’OPEV non entreranno in vigore prima dell’autunno del 2008.
3.2 I singoli adattamenti
3.2.1 Ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV)
In un’ottica di trasparenza, laddove opportuno, una nota a piè di pagina nei singoli articoli dell’ordinanza rimanda direttamente alla pertinente disposizione dell’acquis di Schengen, indicando la fonte nella Gazzetta ufficiale dell’UE
Articolo 1 Campo d’applicazione
Le disposizioni dell’acquis di Schengen disciplinano l’entrata nel territorio degli Stati Schengen (spazio Schengen).
Occorre distinguere fra le persone (e i loro familiari) che possono avvalersi di un accordo sulla libera circolazione (in seguito ALC19) e gli altri stranieri (cittadini di Stati terzi). Le disposizioni dell’ALC prevalgono su quelle degli Accordi di associazione a Schengen. Per le persone beneficiarie del diritto alla libera circolazione valgono le pertinenti disposizioni di entrata dell’ALC (ad es. art. 1 dell’all. I ALC, cfr. commento ad art. 23).
Il progetto d’ordinanza tiene conto di tale peculiarità rinviando, all’occorrenza, all’ALC.
Per un soggiorno inferiore a tre mesi l’entrata di persone che non possono avvalersi di un ALC è retto − indipendentemente da un eventuale obbligo di permesso secondo il diritto nazionale − dall’acquis di Schengen, in particolare dall’articolo 5 CAS (ora art. 5 Codice frontiere Schengen20). Per l’entrata in vista di un soggiorno di breve durata con attività lucrativa, ora soltanto la procedura d’autorizzazione relativa a tale attività è retta dal diritto interno. L’autorizzazione a svolgere un’attività lucrativa è inoltre limitata al territorio della Svizzera.
18 GU L 261 del 06.08.2004, pag. 24.
19 Accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione; RS 0.142.112.681) e Accordo del 21.06.2001 di emendamento della Convenzione del 04.01.1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS;
RS 0.632.31).
20 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 5 Pagina 9