Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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Convenzione in virtù degli articoli 8-10 della stessa (cpv. 1, lett. e) e sulle richieste di proroga del termine fissato per l’eliminazione e la distruzione delle munizioni a grappolo (cpv. 1, lett. f). La prima Conferenza d’esame deciderà se e con quale frequenza si terranno altre Assemblee degli Stati parte.

L’articolo 12 prevede che una Conferenza d’esame debba avere luogo cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Essa deve trattare il funzionamento e lo stato della Convenzione (cpv. 2, lett. a), la necessità di convocare Assemblee supplementari degli Stati parte (cpv. 2, lett. b), e pronunciarsi sulle richieste di proroga del termine fissato per l’eliminazione e la distruzione delle munizioni a grappolo (cpv. 2, lett. c). Altre Conferenze d’esame possono essere richieste a un intervallo di almeno cinque anni da uno o più Stati parte.

Secondo l’articolo 13, infine, ogni Stato parte può proporre emendamenti alla Convenzione. Su richiesta, e nella misura in cui la maggioranza degli Stati parte acconsenta, in qualità di depositario il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una Conferenza d’emendamento (cpv. 1), che in generale avrà luogo immediatamente dopo un’Assemblea degli Stati parte o una Conferenza d’esame (cpv. 3). Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati parte votanti (cpv. 4) ed entrano in vigore per tutti gli Stati parte che li hanno accettati non appena la maggioranza degli Stati parte ha depositato lo strumento d’accettazione presso il depositario. Entreranno poi in vigore per tutti gli altri Stati parte il giorno in cui questi ultimi avranno depositato di volta in volta il loro strumento d’accettazione (cpv. 5).

6.12.4. Costi e compiti amministrativi (art. 14)

L’articolo 14 dispone che i costi delle Assemblee e delle Conferenze degli Stati parte siano assunti dagli stessi, così come dagli Stati non parte che partecipano a tali riunioni, secondo la tabella dei prezzi, debitamente adeguata, delle aliquote al bilancio ordinario delle Nazioni Unite. I costi legati alle prestazioni particolari del depositario sono assunti dagli Stati parte secondo la stessa tabella.

La Svizzera non dovrebbe assumersi spese elevate, considerata la chiave di ripartizione applicabile e il numero di Stati parte, verosimilmente alto. Queste spese dovrebbero quindi poter essere addebitate al preventivo ordinario e ai crediti quadro esistenti degli enti interessati.

6.12.5. Firma, ratifica o adesione (artt. 15 e 16)

Gli articoli 15 e 16 ribadiscono, per la Convenzione, le disposizioni abituali dei trattati internazionali sulla firma, la ratifica e l’adesione.

6.12.6. Applicazione a titolo provvisorio (art. 18)

Secondo l’articolo 18, al momento di ratificare la Convenzione o di aderirvi gli Stati possono dichiarare che applicheranno a titolo provvisorio l’articolo 1 fino all’entrata in vigore della Convenzione. La portata fondamentale dei divieti sanciti dall’articolo 1 (cfr. cap. 6.2) è così nuovamente ribadita.

Vale comunque la pena ricordare che gli Stati che non hanno formulato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione sono tenuti, conformemente all’articolo 18 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, ad astenersi fino all’entrata in vigore della Convenzione da qualsiasi azione che priverebbe quest’ultima del suo oggetto e del suo scopo.

6.12.7. Riserve (art. 19)

L’articolo 19 esclude la formulazione di riserve concernenti le disposizioni della Convenzione.