Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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Alcuni Stati, inoltre, affermano che l’utilizzo di munizioni a grappolo (e di munizioni a dispositivo di ricerca) aumenta la sicurezza dei loro soldati perché consente di attaccare gli obiettivi impiegando meno materiale e personale.
5.5. Effetto stigmatizzante
Il divieto globale delle mine antiuomo sancito nella seconda metà degli anni Novanta ha comportato una stigmatizzazione generale di questo tipo di arma. Anche al di fuori della cerchia degli Stati parte, forze armate si sono viste delegittimare l’impiego di mine antiuomo. È possibile spingersi oltre, evocando una sorta di condanna. In questo modo, si stabilisce un legame tra l’impiego di mine antiuomo e il prezzo politico o i danni che esso comporta a diversi livelli e in diversi settori.
In questo contesto, il divieto delle munizioni a grappolo persegue una stigmatizzazione e una vera e propria condanna. Come nel caso dell’impiego di mine antiuomo, deve esistere un legame tra l’uso delle munizioni a grappolo e il danno politico. Questo effetto stigmatizzante sembra già in atto, come pare dimostrare il conflitto dell’agosto 2008 tra la Georgia e la Russia: le due parti si sono accusate vicendevolmente di aver fatto ricorso ad munizioni a grappolo e ne hanno immediatamente smentito l’impiego.
Come indicano le esperienze acquisite con il divieto delle mine antiuomo, l’effetto stigmatizzante non impedirà del tutto l’utilizzo delle munizioni a grappolo. Oggi, le mine antiuomo sono ancora utilizzate da attori governativi e soprattutto non governativi.16 Si suppone pertanto che la condanna delle munizioni a grappolo ne ridurrà l’impiego su scala mondiale, ma non riuscirà ad arrestarlo in modo definitivo.
5.6. Assistenza alle vittime
Le disposizioni della Convenzione concernenti l’assistenza alle vittime (preambolo, art. 2, cpv. 1 e art. 5) rappresentano un modello in materia. La cooperazione internazionale ne esce rafforzata e la menzione dell’assistenza alle comunità crea una base giuridica per lo sviluppo di programmi consolidati e non discriminatori.
L’articolo 5 prevede obblighi per gli Stati responsabili volti a migliorare l’impatto e il coordinamento dell’assistenza alle vittime. L’elaborazione di un piano e di un preventivo nazionali, come pure la designazione di un punto focale sono disposizioni pratiche che mirano a facilitare l’attuazione delle norme generali.
La ratifica di uno strumento di questo genere permetterebbe alla Svizzera di partecipare all’evoluzione dell’interpretazione di queste disposizioni fondamentale per il miglioramento delle condizioni delle persone più vulnerabili, ma anche di meglio coordinare a livello internazionale la messa in opera della sua politica di cooperazione.
5.7. Divieto del finanziamento
Secondo i termini della Convenzione (art. 1, lett. c), è proscritto qualsiasi atto volto ad assistere un’attività vietata in virtù della Convenzione. Su impulso della società civile, la nozione di assistenza evocata all’art. 1, lett. c della Convenzione ha suscitato, dopo la sua adozione, dibattiti a diversi livelli sull’interpretazione corretta di tale termine e degli atti presi in considerazione. Questo punto verrà affrontato nei dettagli al capoverso 6.2.
6. Commento
I capitoli 6.1-6.11 illustrano gli articoli centrali della Convenzione, quelli più discussi durante i negoziati. Il capitolo 6.12 passa in rassegna le altre disposizioni della Convenzione.
16 Vedi anche International Campaign to Ban Landmines (ICBL): Landmine Monitor Report 2009. Toward a mine-free world, Ottawa: Mines Action Canada, 2009. 18/36