Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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analizzate in funzione dei loro effetti, in particolare delle loro conseguenze umanitarie. Mentre il gruppo di Stati like-minded discuteva su specificità tecniche come il tiro a un bersaglio costituito da un oggetto unico o i sistemi di autodistruzione, i gruppi africano e sudamericano non riconoscevano la necessità del capoverso 2 (c).
Una proposta della Norvegia di aggiungere alle caratteristiche già discusse criteri legati al peso (nell’intestazione del capoverso 2 e nel sottocapoverso (c)) ha costituito una prima svolta. La Norvegia, che beneficiava di una considerevole credibilità agli occhi dei gruppi africano e sudamericano per il suo ruolo di iniziatore del Processo di Oslo, è infatti riuscita a convincere alcuni Stati fino a quel momento contrari a un sottocapoverso (c) che con l’introduzione della nozione di peso tutte le munizioni a grappolo oggi impiegate sarebbero vietate e lo sviluppo futuro delle submunizioni fortemente limitato. La quasi totalità del gruppo di Stati like-minded sosteneva l’approccio cumulativo dei cinque criteri proposti, ossia:
- meno di dieci submunizioni esplosive per munizione;
- ogni submunizione esplosiva pesa più di 4 kg;
- ogni submunizione esplosiva è concepita per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico18;
- ogni submunizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di autodistruzione;
- ogni submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodisattivazione.
Le munizioni che soddisfano le caratteristiche summenzionate non sono considerate submunizioni e, di conseguenza, non sono vietate dalla Convenzione.
Va notato che l’esclusione delle munizioni a grappolo dotate di sistemi di guida (dette «sensor-fuzed») costituiva per la maggioranza degli Stati like-minded – tra cui la Svizzera – una condizione sine qua non per l’adozione della CCM.
La Svizzera si è subito pronunciata a favore dell’approccio cumulativo del sottocapoverso (c). Al momento dell’introduzione di criteri legati al numero e al peso, la Svizzera ha lanciato un appello a concentrarsi su criteri mossi da interessi umanitari e non commerciali. Quando ha constatato che i gruppi africano e sudamericano consideravano tali criteri un rafforzamento del divieto delle munizioni a grappolo, anche la Svizzera li ha accettati.
6.4. Stoccaggio e distruzione delle scorte (art. 3)
Nel quadro della distruzione delle scorte esistenti, la prima misura richiesta è la cernita delle munizioni a grappolo conservate in vista di un impiego operativo, che devono essere marcate ai fini della loro distruzione (cpv. 1).
Il capoverso 2 dell’articolo esige la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo entro otto anni dall’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte in questione. Se, in casi debitamente giustificati, questo termine non può essere rispettato, può essere presentata una richiesta di proroga fino a quattro anni, conformemente al capoverso 3. In circostanze eccezionali, si può chiedere una proroga addizionale di altri quattro anni al massimo. Queste possibilità di proroga del termine rappresentano una concessione agli Stati che possiedono enormi scorte, al fine di agevolare la loro adesione alla Convenzione, e mirano a rafforzare la prospettiva di un’applicazione universale della stessa.
Le severe condizioni che queste richieste devono soddisfare, descritte al capoverso 4, come pure le disposizioni procedurali menzionate al capoverso 5, dimostrano chiaramente che tali proroghe costituiscono eccezioni e non possono in nessun caso essere considerate come acquisite.
18 Comprende anche le munizioni chiamate «point target» o «sensor-fuzed». 20/36