Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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per la condotta e la direzione del fuoco, i simulatori ecc. (cfr. capoverso 1.3.5) può essere realizzata nel quadro di lavori periodici di manutenzione e di aggiornamento, per il cui finanziamento si ricorre ai crediti di funzionamento annui, il che esclude la necessità di risorse finanziarie supplementari.
7.2.3. Finanziamento dell’eliminazione
La variante scelta per procedere alla distruzione delle munizioni a grappolo influenza l’importo dei costi di eliminazione. La prima e la seconda variante possono essere finanziate nel quadro del limite di spesa dell’esercito, ma sarebbero necessari alcuni adattamenti nel calendario attualmente previsto per l’eliminazione delle munizioni, al fine di tenere conto delle scadenze fissate nella Convezione.
Per quanto riguarda la terza variante, le spese concernenti la distruzione delle munizioni superano attualmente il quadro del limite di spesa dell’esercito. Se fosse scelta questa variante, si dovrà decidere se aumentare il limite di spesa o se sarà possibile compensare internamente tale maggiorazione con altre voci nel bilancio dell’esercito.
7.3. Cooperazione internazionale
In accordo con le disposizioni dell’articolo 6 (cooperazione internazionale e assistenza), la Confederazione deve prevedere uno stanziamento di almeno 10 milioni di franchi l’anno per fornire l’assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dal problema delle munizioni a grappolo per il tramite delle istituzioni specializzate, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, le organizzazioni non governative o su base bilaterale.
Nel quadro della Strategia antimine della Confederazione 2008-2011, la Svizzera partecipa già alle operazioni di sminamento umanitario (mine e residuati bellici esplosivi, compresi i residuati di munizioni a grappolo inesplose) e di assistenza alle vittime. Il potenziamento della protezione della popolazione civile dalle conseguenze umanitarie delle mine e dei residuati bellici esplosivi, la bonifica delle zone contaminate, l’aiuto alle vittime e la prevenzione sono obiettivi di tale strategia. L’impegno elvetico comprende attività politiche e diplomatiche e contributi finanziari, personali e materiali ai programmi di sminamento e di assistenza alle vittime. Queste attività contribuiscono già a ridurre l’impatto umanitario delle munizioni a grappolo sulle popolazioni civili.
Conformemente agli obiettivi della Strategia antimine, la Svizzera stanzia circa da 16 a 18 milioni di franchi l’anno per progetti contro le mine e i residuati bellici esplosivi. Investendo tale importo, essa già concretizza quanto prescritto dall'art. 6 della Convenzione. In concreto, il DDPS si impegna con circa 4 milioni di franchi mettendo a disposizione personale, perizie ed equipaggiamenti specifici per i programmi di sminamento dell’ONU, degli Stati interessati o delle organizzazioni attive nei programmi antimine. Dal canto suo, il DFAE stanzia fino a 6 milioni di franchi, segnatamente per i programmi di assistenza alle vittime, di sminamento, di sensibilizzazione, di educazione e di riduzione dei rischi. La Confederazione versa inoltre un contributo di base di 8 milioni di franchi l’anno al Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra per l’eliminazione delle mine antiuomo e la riduzione dell’impatto umanitario delle altre mine terrestri e dei residuati bellici esplosivi. Fino al 2009, il DDPS e il DFAE hanno assicurato congiuntamente questo finanziamento. Dal 2011, la responsabilità sarà assunta interamente dal DFAE.
8. Legami con il programma della legislatura
La ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo non è annunciata nel rapporto sul programma della legislatura 2007-2011.24 Quando tale programma è stato stilato, non era effettivamente possibile prevedere se la Convenzione sarebbe stata adottata e, all’occorrenza, quando.
24 FF 2008 597. 30/36