Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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l’Irlanda, il Belgio e il Regno Unito.

Il Consiglio federale si è espresso contro la possibilità per la Svizzera di sancire in modo indipendente un divieto del finanziamento indiretto.

9.2.3. Eccezioni e definizioni nella LMB

Nonostante il divieto generale delle munizioni a grappolo e conformemente all’articolo 3, cpv. 6 e 7 CCM, il nuovo articolo 8bisLMB dovrebbe prevedere eccezioni che permettano di conservare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per scopi ben precisi. Queste eccezioni concernono la messa a punto e la formazione in materia di tecniche di rilevazione, di sminamento o di distruzione, o lo sviluppo di contromisure per tali armi. Anche in questo caso, potrebbe essere ripresa la struttura dell’articolo 8, cpv. 2 LMB sulle mine antiuomo, con un adeguamento in merito all’eccezione in materia di sviluppo di contromisure alle munizioni a grappolo (non esiste un’eccezione simile per le mine antiuomo).28

Il nuovo articolo 8bisdovrebbe inoltre contenere una definizione dei termini utilizzati, ripresa dall’articolo 2 CCM. In questo modo, sarebbero definiti i termini “munizioni a grappolo” ai sensi dell’articolo 2, cpv. 2 CCM, “submunizione esplosiva” (art. 2, cpv. 3 CCM), “meccanismo di autodistruzione” (art. 2, cpv. 9 CCM), “autodisattivazione” (art. 2, cpv. 10 CCM), “piccola bomba esplosiva” (art. 2, cpv. 13 CCM) e “dispersore” (art. 2, cpv. 14 CCM).

Secondo tali definizioni, non saranno considerate munizioni a grappolo le munizioni concepite per lanciare artifici illuminanti o pirotecnici, fumogeni, esche o esclusivamente a scopo di difesa antiaerea o per produrre effetti elettrici o elettronici. Anche le munizioni dotate di sistemi di guida («sensor fused») non rientreranno nel campo della definizione “munizioni a grappolo” (cfr. supra cap. 6.3).

Oltre al capitolo 2, il capitolo 6 LMB sulle disposizioni penali deve essere emendato per prevedere sanzioni penali alle infrazioni al nuovo articolo 8bis. Un nuovo articolo 35bis intitolato “Infrazioni al divieto delle munizioni a grappolo” dovrebbe essere inserito basandosi sulle disposizioni esistenti per le armi ABC e le mine antiuomo (artt. 34 e 35 LMB). Con il nuovo articolo 35bis, le persone che hanno violato intenzionalmente il divieto sancito nel nuovo articolo 8bis, cpv. 1 saranno punite con una pena privativa della libertà di al massimo dieci anni. Questa pena potrà inoltre prevedere anche una multa fino a 5 milioni di franchi. Le persone che hanno agito per negligenza si vedranno infliggere una pena privativa della libertà di al massimo dodici mesi o una multa di al massimo 500'000 franchi.

Con tali disposizioni, la Svizzera soddisferà le condizioni menzionate all’art. 9 della Convenzione.

Va infine notato che i termini “reclusione” e “detenzione” utilizzati negli articoli 34 e 35 LMB sono sostituiti nel nuovo articolo 35bisda “pena privativa della libertà”. Questa modifica è volta ad armonizzare il nuovo articolo 35bisLMB al nuovo codice penale svizzero (CPS).29 Nella misura in cui il presente progetto di modifica della LMB riguardi solo l’attuazione della CCM,30 occorrerà armonizzare anche gli articoli 33-35 LMB con il CPS nel quadro di un progetto distinto.

9.3. Commento

L’adozione della CCM costituisce un passo importante verso la soluzione del problema umanitario causato dalle munizioni a grappolo. Il divieto generale di tali armi e gli obblighi

28 Art. 8, cpv. 2 LMB «Impregiudicati i divieti di cui al capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.» 29 RS 310.0 30 cfr. supra nota 26. 33/36