Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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6.12.8. Durata della Convenzione e revoca (art. 20)
L’articolo 20 dispone che la Convenzione abbia una durata illimitata, ma comporta disposizioni sulla revoca. Il capoverso 3 sancisce che una revoca non ha effetto finché lo Stato che si ritira è impegnato in un conflitto armato. Questa disposizione corrisponde alla regola dettata dall’articolo 99 del Protocollo I aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e impedisce che il diritto internazionale umanitario cessi di essere applicato proprio nel momento in cui avrebbe l’importanza maggiore.
6.12.9. Depositario e testi autentici (artt. 22 e 23)
L’articolo 22 designa il Segretario generale delle Nazioni Unite come depositario della Convenzione. L’articolo 23 sancisce che i testi, redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite, sono autentici.
7. Conseguenze della ratifica della Convenzione
7.1. Conseguenze per la Confederazione
Come menzionato al capitolo 5.1, la CCM costituisce uno sviluppo sostanziale del diritto internazionale umanitario che va a rafforzare il primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, la Convenzione di Ottawa, i Protocolli II emendato e V allegati alla CCW, concernenti rispettivamente il divieto o la restrizione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi e i residuati bellici esplosivi. Dato che la Svizzera conduce una politica attiva e riconosciuta nell’attuazione di questi strumenti, la ratifica della CCM rappresenterebbe un segnale positivo della volontà di contribuire alla lotta alle munizioni a grappolo e di rafforzare la sua politica umanitaria. La ratifica della CCM rafforzerebbe inoltre Ginevra come centro internazionale del disarmo e dell’aiuto umanitario e permetterebbe di essere all’altezza delle aspettative della comunità internazionale nei confronti della Svizzera e della sua tradizione umanitaria. La ratifica della CCM da parte della Svizzera potrebbe altresì contribuire a promuovere il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra come attore chiave nell’attuazione della Convenzione.
7.1.1. Conseguenze per la politica di sicurezza e di difesa
Il Consiglio federale considera bassa la probabilità di un attacco militare alla Svizzera nel prossimo futuro22 e, di conseguenza, anche di un impiego dell’artiglieria in difesa da un attacco militare. Va tuttavia mantenuta la competenza chiave con i tipi di munizione tuttora consentiti (granate d’acciaio, SMArt 155). Per gli altri mandati dell’esercito (salvaguardia delle condizioni d’esistenza, promozione della pace) non sono previsti compiti per l’artiglieria.
A prescindere da un’eventuale adesione della Svizzera alla Convenzione, nel campo del fuoco di sostegno indiretto nei prossimi anni si pone la questione di come mantenere e perfezionare la competenza chiave della conduzione del confronto a fuoco a livello tattico. Questo perfezionamento sarà possibile anche in caso di adesione alla Convenzione sulle munizioni a grappolo.
7.1.2. Conseguenze per l’esercito svizzero
L’attuazione della Convenzione in Svizzera concerne solo i proiettili cargo menzionati in precedenza (cfr. n. 1.4.1), che dovrebbero essere distrutti entro otto anni dall’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera (con una possibilità di proroga ordinaria di quattro anni, completata da un’eventuale proroga straordinaria di altri quattro anni). I tipi di munizioni come le SMArt 155 disponibili nell’esercito svizzero, basati su un’altra tecnologia, restano ammessi, così come gli obici d’acciaio, gli obici di lancio e gli STRIX, non toccati dalla Convenzione. Con la messa fuori servizio dei proiettili cargo, la capacità dell’artiglieria di colpire obiettivi con mezzi anticarro in caso di attacco militare sarà fortemente limitata. Resterà tuttavia garantita una capacità parziale grazie ai tipi di munizioni tuttora ammessi, come gli obici d’acciaio, le SMArt 155 e gli STRIX. L’acquisto e lo sviluppo di nuovi tipi di munizioni esclusi dal divieto saranno pure possibili.
22Rapolsic 2010