Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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nazionali, non governative o internazionali, in particolare per il tramite dell’ONU (cpv. 2).

Il paragrafo 10 dell’articolo 6 indica le misure che uno Stato che beneficia dell’assistenza dovrebbe adottare per agevolare tale assistenza, per esempio accordando agevolazioni nel rilascio dei visti per il personale internazionale attivo nel programma di assistenza. Durante i negoziati sull’articolo 6, questo paragrafo è stato contestato dalla maggioranza degli Stati interessati, che vedevano pregiudicata la loro sovranità. Con l’aiuto del Canada, una formulazione meno incisiva è poi stata accettata da tutti. La Svizzera si è espressa a favore del rispetto delle leggi nazionali e delle migliori pratiche internazionali.

Allo scopo di elaborare un piano d’azione nazionale, l’articolo 6 prevede anche che ogni Stato parte possa chiedere aiuto agli organismi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati parte o ad altre istituzioni intergovernative o non governative competenti (cpv. 11). Gli Stati contribuenti e gli Stati beneficiari, infine, devono cooperare per assicurare un’attuazione rapida e integrale dei programmi di assistenza convenuti (cpv. 12).

6.8. Misure di trasparenza (art. 7)

Secondo l’articolo 7, gli Stati parte devono sottoporre al Segretario generale delle Nazioni Unite rapporti regolari su diversi punti legati agli impegni presi (p.es. il tipo e il numero di munizioni a grappolo distrutte, l’estensione e la localizzazione delle zone contaminate dalle munizioni a grappolo, lo stato dei programmi di bonifica, le misure adottate per l’educazione alla riduzione dei rischi, l’assistenza alle vittime ecc.). Queste misure di trasparenza mirano a favorire e controllare il rispetto della Convenzione.

Il primo di questi rapporti deve essere inviato al Segretario generale al più tardi 180 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione.

6.9. Aiuto e chiarimenti in merito al rispetto delle disposizioni della Convenzione (art. 8)

Il principio di base dell’articolo 8 è che gli Stati devono consultarsi e cooperare (cpv. 1). Le diverse tappe della verifica hanno inizio con una richiesta di chiarimento che uno o più Stati rivolgono al Segretario generale delle Nazioni Unite (cpv. 2). Se non viene fornita una risposta soddisfacente, lo Stato richiedente può sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati parte (cpv. 3). In attesa di tale Assemblea, lo Stato in questione può domandare al Segretario generale di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti (cpv. 4). L’Assemblea degli Stati parte può raccomandare misure appropriate e adottare procedure generali o meccanismi specifici per chiarire la situazione (cpv. 5 e 6).

Nel corso dei negoziati sull’articolo 8, le discussioni vertevano su due punti principali: i) l’inclusione, sul modello dell’articolo 8, capoverso 5 della Convenzione di Ottawa, di un capoverso che prevedesse la possibilità per uno Stato parte di proporre la convocazione di un’Assemblea straordinaria degli Stati parte; ii) l’inclusione di un elemento di verifica fisico, come l’accertamento dei fatti nelle procedure generali o meccanismi specifici.

Benché il punto (i) non sia stato oggetto di discussioni intense e pareva potesse fare l’unanimità, alla fine non è stato accettato. Per quanto riguarda il punto (ii), sono state espresse riserve, segnatamente nell’ottica di eventuali implicazioni con Stati non parte della Convenzione. Una soluzione di compromesso è tuttavia stata trovata, visto che l’articolo 8, capoverso 6 prevede che l’Assemblea degli Stati parte possa adottare ogni procedura generale o meccanismo specifico ritenuto necessario per chiarire il rispetto e i fatti.

6.10. Entrata in vigore (art. 17)

L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore della Convenzione il primo giorno del sesto mese seguente il deposito della trentesima ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Durante i negoziati, alcuni Stati hanno sostenuto la proposta di base, che era di venti 23/36