Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato6 del 1980 (in seguito CCW), la Svizzera si è impegnata al fianco di altri paesi (segnatamente l’Austria, il Belgio, il Canada, l’Irlanda, la Norvegia, la Svezia e la Nuova Zelanda) in favore di una regolamentazione internazionale obbligatoria. Quest’ultima verteva su misure tecniche preventive che prevedevano l’aggiunta di dispositivi tecnici nei proiettili per ridurre il rischio di tiri mancati.
Nello stesso periodo, alcune ONG hanno incominciato a intervenire nel quadro delle riunioni della CCW e a sensibilizzare gli Stati sull’impatto umanitario delle munizioni a grappolo e sulla necessità di sviluppare il diritto internazionale umanitario per vietare tali armi, mentre il CICR si è chinato sulla questione più generale dei residuati bellici esplosivi, comprese le munizioni a grappolo.
In occasione della seconda Conferenza d’esame della CCW nel 2001, il negoziato per una regolamentazione internazionale relativa a un miglioramento tecnico delle munizioni a grappolo ha incontrato forti opposizioni. Una soluzione di compromesso ha riorientato la discussione sulla problematica più generale dei residuati bellici esplosivi. La Conferenza d’esame ha così incaricato un gruppo di esperti governativi di discutere delle misure da adottare per ridurre l’impatto umanitario dei residuati, comprese le misure preventive per evitare che le munizioni (incluse le submunizioni) diventino residuati bellici esplosivi. Il risultato di questi lavori è stata l’adozione, nel novembre 2003, del Protocollo V concernente i residuati bellici esplosivi allegato alla CCW.
2.1.2. Protocollo V sui residuati bellici esplosivi
Questo Protocollo, l’ultimo adottato7 nel quadro della CCW, prevede le disposizioni seguenti per affrontare il problema dei residuati bellici esplosivi:
- misure per minimizzare il rischio che munizioni diventino residuati bellici esplosivi;
- bonifica delle zone interessate;
- registrazione e condivisione delle informazioni concernenti l’impiego di munizioni al fine di facilitare la demarcazione, la bonifica e la distruzione.
Il Protocollo V nasce dalla constatazione che dopo il cessate il fuoco i residuati bellici esplosivi causano gravi problemi umanitari e intende ridurre i pericoli e gli effetti dei residuati per le popolazioni civili adottando misure correttive postbelliche. Un allegato tecnico precisa i diversi obblighi da rispettare formulando raccomandazioni che tuttavia non sono giuridicamente vincolanti e fornisce direttive generali sulla fabbricazione, la manipolazione e il deposito di munizioni esplosive.
La Svizzera si è detta soddisfatta del contenuto del Protocollo V, ma ha altresì constatato che non permetteva di risolvere integralmente il problema. Anche dopo la chiusura dei negoziati che hanno condotto al Protocollo V e prima del dibattito condotto all’epoca sulle munizioni a grappolo, la Svizzera considerava indispensabile adottare misure preventive e migliorare l’affidabilità delle munizioni per proteggere durevolmente le popolazioni civili. In tale contesto, ha organizzato nel 2004 con la Germania un laboratorio internazionale sulle misure tecniche di prevenzione, proponendo in quell’occasione approcci come i meccanismi di autodisattivazione, di autoneutralizzazione e di autodistruzione. Oggi, la Svizzera continua a sostenere iniziative multilaterali in questo senso.
2.2. La Conferenza d’esame degli Stati parte della CCW del 2006
Dopo l’adozione nel 2003 del Protocollo V sui residuati bellici esplosivi nel quadro della CCW, molti paesi avevano rilevato che il nuovo testo non proteggeva sufficientemente le
6 RS 0.515.091 ; Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, CCW (1980) 7 Il Protocollo V è stato adottato nel novembre 2003 ed è entrato in vigore nel novembre 2006. 10/36