Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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6.1. Preambolo
La questione dell’assistenza alle vittime è menzionata nei tre capoversi del preambolo, che riconoscono i diritti delle vittime delle munizioni a grappolo e la loro dignità. È inoltre sottolineata la necessità di avere un approccio che tenga conto delle diverse sensibilità legate al genere e all’età e quella di considerare le esigenze specifiche dei gruppi più vulnerabili.
6.2. Obblighi generali e campo d’applicazione (art. 1)
L’articolo 1 della CCM contiene un divieto assoluto delle munizioni a grappolo. L’impiego, lo sviluppo, la fabbricazione, l’acquisto, il deposito, la conservazione o il trasferimento di munizioni a grappolo sono proibiti in ogni circostanza, così come l’assistenza, l’incoraggiamento o l’istigazione di chiunque a impegnarsi in attività contrarie alla Convenzione. Questo divieto include la vendita di scorte nazionali di munizioni a grappolo a Stati o gruppi.
L’articolo 3 (cfr. infra capitolo 6.4) prevede eccezioni specifiche in materia di conservazione di un numero contenuto di munizioni a grappolo a scopo di formazione, di ricerca in materia di tecniche di bonifica e di distruzione, di sviluppo di contromisure.
Per gli Stati preoccupati dalla questione dell’interoperabilità, il capoverso 1, lett. b e c era un problema perché vieta di stoccare, conservare o trasferire a chiunque direttamente o indirettamente munizioni a grappolo (cpv. 1, lett. b) e di assistere altri Stati in qualsiasi attività vietata a uno Stato parte in virtù della Convenzione (cpv. 1, lett. c). Questo punto è tuttavia stato regolato da un articolo specifico dedicato alle relazioni con gli Stati non parte della Convenzione (art. 21), che sarà trattato al capitolo 6.11.
La nozione di assistenza o di incoraggiamento formulata all’art. 1, lett. c della Convenzione non è definita più precisamente nel diritto svizzero né in quello internazionale. Se nel quadro di un’interpretazione il fatto che la nozione di incoraggiamento comprenda segnatamente il divieto di una partecipazione attiva alla gestione finanziaria di un’attività vietata ai sensi della Convenzione non dovrebbe essere contestato, occorre sapere se tale divieto coinvolga anche forme di finanziamento indiretto, come ha suggerito la società civile dopo la firma della Convenzione. Il senso e lo scopo della Convenzione, che mira in primo luogo a un rafforzamento del diritto internazionale umanitario e alla protezione della popolazione civile, non consentono di ignorare un divieto di finanziamento indiretto. Questa interpretazione è condivisa anche dai maggiori rappresentanti del Processo di Oslo, ossia la Norvegia, l’Irlanda, il Belgio e il Regno Unito (vedi anche capitolo 9.2.2).
6.3. Definizioni (art. 2)
L’articolo 2 incomincia con una definizione delle vittime di munizioni a grappolo. Questo aspetto sarà trattato di seguito nel quadro del capitolo 6.6 sull’assistenza alle vittime.
L’articolo 2 definisce diversi termini tecnici e nozioni utilizzati nella Convenzione. Esso descrive le munizioni a grappolo come una munizione classica concepita per disperdere o liberare submunizioni esplosive, ciascuna di peso inferiore ai 20 chilogrammi, e comprendente queste submunizioni esplosive. Tale definizione copre la maggioranza delle munizioni a grappolo fabbricate e utilizzate oggigiorno.
L’articolo 2, capoverso 2, esclude dalla definizione certi tipi di munizioni. Dopo la considerazione dei termini e delle nozioni tecnici, la discussione durante i negoziati di Dublino si è focalizzata sui tipi di munizione che dovrebbero essere esclusi dalla definizione di munizioni a grappolo. Il dibattito in merito alla formulazione del capoverso 2 (c) si è rivelato molto delicato.17 Diverse caratteristiche delle submunizioni sono state passate in rassegna e
17 L’adozione dei capoversi 2 (a) e 2 (b) concernenti l’esclusione delle munizioni concepite per lanciare fumogeni, esche e altri artifici pirotecnici o per produrre effetti elettrici ed elettronici non ha posto particolari problemi. 19/36