Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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Allo scopo di sostenere i negoziati, la Presidenza ha nominato facilitatori per i sei temi più discussi, tra cui la questione delle relazioni tra gli Stati parte della Convenzione e gli Stati non parte nel quadro di operazioni militari multinazionali (interoperabilità), affidata alla Svizzera. Gli altri temi erano il preambolo (Australia), le definizioni (Nuova Zelanda), il deposito e la distruzione delle scorte (Norvegia), la bonifica e la distruzione dei residuati di munizioni a grappolo (Irlanda), l’assistenza alle vittime (Austria) e il rispetto delle disposizioni della Convenzione (Sudafrica).

La responsabile della delegazione elvetica, l’Ambasciatrice Christine Schraner Burgener, è stata in grado di presentare un testo consensuale sul problema dell’interoperabilità, identificato come punto chiave da tutti i partecipanti per la riuscita dei negoziati. In qualità di Stato neutrale non partecipante ad alcuna alleanza militare, la Svizzera ha pertanto potuto giocare un ruolo costruttivo e decisivo nel raggiungimento del compromesso.

Nonostante le importanti divergenze di opinione all’inizio dei negoziati, alla fine la Conferenza ha adottato all’unanimità un trattato forte, innovatore e ambizioso che vieta tutte le munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili alla popolazione civile e prevede un quadro legale dettagliato per l’assistenza alle vittime. Il divieto generale sancito dalla Convenzione bandirà tutte le munizioni a grappolo che sono state utilizzate finora nei conflitti e limiterà in modo significativo lo sviluppo futuro di tali armi.

La Svizzera aveva proposto l’inclusione di un periodo di transizione per l’impiego e il deposito di determinati tipi di submunizioni vietati dalla Convenzione, ma la proposta è stata massicciamente respinta. In compenso, la Svizzera ha visto premiato il suo impegno in particolare per quanto concerne l’esenzione prevista dall’articolo 2 sulle definizioni (cfr. infra capitolo 6.3), la conservazione di submunizioni a scopo di formazione e l’assistenza alle vittime.

L’adozione all’unanimità della Convenzione è stata resa possibile dal fatto che è stata presentata dal Presidente della Conferenza come un pacchetto, la cui confezione ha richiesto concessioni a tutte le parti in causa. L’equilibrio proposto tra la definizione, l’interoperabilità, la rinuncia a un periodo di transizione e l’assistenza alle vittime ha rappresentato il compromesso al quale gli Stati erano disposti. In questo senso, va sottolineato il ruolo fondamentale della presidenza irlandese.

3.4. La Conferenza per la firma della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Oslo)

In occasione della seduta del 10 settembre 2008, il Consiglio federale ha deciso di approvare la CCM, con riserva di ratifica, soddisfacendo le richieste contenute negli atti parlamentari14 presentati dopo l’adozione della CCM. Ha pertanto deciso che la Svizzera avrebbe partecipato alla cerimonia di apertura per la firma della CCM il 3 e il 4 dicembre a Oslo, cerimonia che ha consentito a 93 Stati di firmare la Convenzione.

A Oslo, la Svizzera ha definito la nuova Convenzione forte e ambiziosa, si è felicitata per questo nuovo sviluppo storico del diritto internazionale umanitario e ha sottolineato la collaborazione privilegiata tra gli Stati, le organizzazioni internazionali e la società civile e tra gli Stati in possesso di munizioni a grappolo e quelli colpiti dal flagello di tali armi che ha portato alla riuscita del Processo di Oslo.

I principali assenti dalla Conferenza erano gli Stati Uniti, la Federazione russa, la Cina, l’India, il Pachistan e Israele, paesi che possiedono la maggioranza delle scorte di munizioni a grappolo nel mondo. Benché riconoscano che queste armi possano causare danni umanitari, questi Stati continuano a considerarle nell’ottica della loro utilità militare, ritenuta essenziale.

14 Mozione Hiltbold: divieto concernente le bombe a grappolo (08.3308); mozione Maury Pasquier: divieto concernente le bombe a grappolo (08.3321); mozione Commissione della politica di sicurezza del CS: consenso di Dublino (08.3444) 15/36