Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

7.2.1. Varianti nell’ottica della distruzione degli stock di munizioni a grappolo

Le munizioni a grappolo possono fondamentalmente essere distrutte sia nel paese in questione sia all’estero. Finora, la distruzione è avvenuta all’estero solo quando non era tecnologicamente possibile o economicamente ragionevole farlo in Svizzera.

Prima variante: eliminazione in Svizzera dello stock di proiettili

Al momento, le risorse per distruggere le scorte di proiettili cargo entro i termini fissati dalla Convenzione in modo appropriato e nel rispetto dell’ambiente sono limitate in Svizzera. Se tutti i proiettili cargo dell’esercito devono essere distrutti in Svizzera, o da società elvetiche, occorrono investimenti infrastrutturali in tal senso. Uno scenario di questo genere non garantisce che gli investimenti si rivelino in seguito proficui anche per altri Stati e che la Svizzera possa distruggere anche le munizioni a grappolo di altri paesi per meglio sfruttare gli investimenti effettuati.

Seconda variante: eliminazione all’estero dello stock di proiettili

In Europa solo poche imprese dispongono dell’infrastruttura e delle risorse necessarie per distruggere i proiettili cargo. Inoltre, a queste capacità fanno ricorso innanzitutto le forze armate dei paesi di queste imprese, il che influenzerebbe i termini proposti alla Svizzera.

Terza variante: eliminazione in Svizzera dello stock di proiettili e dell’insieme delle componenti

La sola distruzione dei proiettili soddisfa gli obblighi imposti dalla Convenzione, ma è possibile eliminare anche le cariche esplosive, le spolette, gli inneschi, i modelli di armi, le munizioni finte ecc. Questo schema di distruzione dell’insieme delle componenti sarebbe consigliabile se non fosse necessario utilizzarle per le munizioni d’artiglieria, perché sono già presenti in numero sufficiente e non è previsto alcun nuovo acquisto.

In ogni caso, le modalità di separazione e di distruzione ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono perseguire l’obiettivo principale dell’articolo 3, ossia l’immediata messa fuori servizio e la distruzione trasparente ed entro i termini fissati delle scorte, e seguire i principi di una soluzione ottimale dal punto di vista economico.

7.2.2. Conseguenze finanziarie della distruzione

Le conseguenze finanziarie differiscono a seconda della la variante scelta. Peraltro, in funzione del concetto scelto, del finanziamento stanziato e della società selezionata, l’eliminazione richiederebbe 6-8 anni.

I costi della prima variante si situerebbero tra i 25 e i 35 milioni di franchi, in particolare in ragione dei costi supplementari legati all’infrastruttura e alla produzione necessarie, viste le limitazioni attualmente in vigore in Svizzera.

I costi della seconda variante possono essere stimati tra i 20 e i 25 milioni di franchi.

Quanto ai costi della terza variante, essi potrebbero ammontare al massimo a 60 milioni di franchi. Questa cifra si renderebbe necessaria in ragione degli investimenti da effettuare per le infrastrutture di distruzione.

Va tenuto presente che circa il 70 per cento della munizione raggiungerà la fine della durata di vita ordinaria entro i prossimi 10-15 anni. Indipendentemente dalla ratifica della Convenzione, le munizioni dovrebbero essere eliminate, per un costo totale pari a un massimo di 42 milioni di franchi.

La ratifica della Convenzione e la distruzione entro i termini sanciti comportano quindi, nel caso della terza variante, una spesa supplementare di 18 milioni di franchi al massimo.

La modifica delle installazioni elettroniche come i calcolatori della condotta dei tiri, il sistema