Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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mutandis alle piccole bombe esplosive concepite per essere disperse o liberate da un contenitore fissato sotto un’aeronave, ai sensi dell’articolo 1, cpv. 2 CCM.

Oltre al divieto generale delle munizioni a grappolo, il primo capoverso dell’articolo 8bis dovrebbe altresì prevedere disposizioni simili a quelle dell’articolo 7, cpv. 1, lett. b e c LMB volte a vietare l’istigazione a commettere atti contrari a tale divieto generale o a favorirli. Tali disposizioni seguono il tenore dell’articolo 1, cpv. 1, lett. c CCM.

Il nuovo articolo 8bis, lett. b e c vieterà dunque diverse forme di svolgimento indiretto degli atti descritti alla lett. a, tenendo così conto dell’esigenza di un divieto globale. La nozione di assistenza (concetto della LMB) agli atti vietati ha provocato, dopo la firma della Convenzione, discussioni sulla corretta interpretazione.

9.2.2. La questione del finanziamento nella LMB

Le mozioni, dal contenuto identico, depositate l’11 giugno 2009 «Contro il finanziamento delle armi vietate» della Consigliera agli Stati Maury-Pasquier (09.3618) e del Consigliere nazionale Hiltpold (09.3589) chiedono, nel quadro della ratifica della CCM, l’inserimento di una disposizione nella LMB che vieti di finanziare armi vietate da questa legge. Esse fanno riferimento in particolare al divieto di sostenere un’attività vietata in base alla Convenzione. Il termine finanziamento deve comprendere qualsiasi forma di sostegno finanziario: crediti, garanzie bancarie, acquisizione di strumenti finanziari di determinate imprese. Questa definizione riguarda anche il finanziamento indiretto di armi vietate. In questo modo, si intende impedire che con i risparmi o i fondi di casse pensioni svizzeri si finanzi la produzione di armi illegali.

Nella sua risposta del 2 settembre 2009, il Consiglio federale ha indicato che una modifica della Legge sul materiale bellico sarebbe stata sottoposta alle Camere federali in vista della ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo. Nel quadro di tali lavori, converrà tuttavia determinare se le operazioni di finanziamento alle quali si riferiscono le mozioni sono già integrate nella legge o se occorre precisarlo o completare il testo di conseguenza. Il Consiglio federale ha inoltre rilevato che un eventuale divieto del finanziamento delle attività illegali in relazione con le munizioni a grappolo e le mine antiuomo concernerebbe in ogni caso soltanto il finanziamento diretto (p.es. crediti). Non sarebbe infatti possibile, anche solo per ragioni puramente pratiche, esaminare con mezzi ragionevoli se il denaro investito in azioni straniere serva indirettamente a finanziare un’attività vietata dalla Legge sul materiale bellico.

Le due Camere hanno accettato le mozioni e le hanno trasmesse al Consiglio federale, che è stato incaricato di inserire nella legge, in occasione della revisione della LMB in vista della ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo, un divieto che punisca il finanziamento delle transazioni illegali di materiale bellico.

La richiesta di introdurre un tale divieto poggia sulla supposizione che la LMB in vigore non contenga disposizioni che vietino il finanziamento di attività proibite dalla LMB. Questa supposizione è però errata. Sia le disposizioni penali per l’inosservanza del divieto di armi ABC (art. 34, cpv. 1, lett. c LMB), sia quelle per l’inosservanza del divieto di mine antiuomo (art. 35, cpv. 1, lett. c LMB) rendono passibile di pena qualsiasi forma di promozione delle attività vietate, il che comprende anche il finanziamento di un’attività vietata. Per questo motivo, le norme esistenti possono restare invariate. Per quanto concerne il divieto del finanziamento indiretto in base all’art. 1, lett. c della Convenzione, occorre innanzitutto sottolineare che tale concetto non è sufficientemente definito nel diritto elvetico né in quello internazionale. La stessa CCM non offre alcuna definizione. Mentre nel quadro dell’interpretazione non dovrebbe essere messo in dubbio che con “assistenza” si intende il divieto alla partecipazione, con cognizione di causa, alla gestione finanziaria di un’attività vietata dalla Convenzione, occorre sapere se tale divieto debba coinvolgere anche forme di finanziamento indiretto, come ha suggerito la società civile dopo la firma della Convenzione.

I termini, il senso e lo scopo della Convenzione, che mira in primo luogo a un rafforzamento del diritto internazionale umanitario e alla protezione della popolazione civile, non consentono di ignorare un divieto di finanziamento indiretto. Questa interpretazione è condivisa anche dai maggiori rappresentanti del Processo di Oslo, ossia la Norvegia,