Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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6Con “meccanismo di autodistruzione” si intende un meccanismo automatico incorporato nella munizione, e integrato al meccanismo iniziale di innesco, che garantisce la distruzione della munizione nella quale è incorporato.

7Con “autodisattivazione” si intende il processo automatico che rende inefficace la munizione bloccando irreversibilmente un elemento, per esempio la batteria, essenziale al funzionamento della munizione.

8Con “piccola bomba esplosiva” si intende una munizione classica dal peso inferiore ai 20 chilogrammi, non autopropulsa, dispersa o liberata da un dispersore al fine di poter adempiere la sua funzione, concepita per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell’impatto, al momento dell’impatto o dopo l’impatto.

9Con “dispersore” si intende un contenitore concepito per disperdere o liberare piccole bombe esplosive fissato a

un’aeronave nel momento in cui queste bombe sono disperse o liberate.

Art. 35bisInfrazioni al divieto delle munizioni a grappolo

1È punito con una pena privativa della libertà di dieci anni al massimo o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l’art. 8bis, cpv. 3,

a. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, affida a un terzo, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo,

b. induce altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a, oppure

c. favorisce la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

2Con la pena privativa della libertà può essere pronunciata una pena pecuniaria.

3Se l’autore ha agito per negligenza, incorre in una pena privativa della libertà di un anno al massimo o in una pena

pecuniaria.

II

1La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale fissa la data di entrata in vigore.