Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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3.2.2. Evoluzione della posizione della Svizzera al Processo di Oslo
In occasione della terza Conferenza d’esame della CCW nel 2006, la Svizzera ha sostenuto la proposta di un mandato volto a creare un gruppo di lavoro per avviare negoziati nel quadro della CCW per uno strumento giuridicamente vincolante concernente i problemi umanitari posti da certe munizioni a grappolo. Considerata la realtà sul terreno, ossia le conseguenze per la vita delle popolazioni civili e la ricostruzione dei paesi colpiti, la Svizzera era dell’opinione che i principi fondamentali e le regole del diritto umanitario non erano sufficienti.
Non essendo stata trovata alcuna intesa tra gli Stati parte della CCW sull’avvio di negoziati per un nuovo trattato internazionale sulle munizioni a grappolo, la Svizzera ha aderito alla dichiarazione politica comune fatta da ventisei Stati per negoziare un accordo sulle submunizioni (cfr. supra capitolo 2.2) e ha partecipato alla Conferenza di Oslo sulle submunizioni nel febbraio 2007 (cfr. supra capitolo 3.1).
La posizione elvetica, motivata dalla ricerca dell’equilibrio tra le esigenze umanitarie e le necessità militari, poteva essere riassunta in quattro punti principali:
(i) l’urgenza di risolvere i problemi umanitari causati dalle munizioni a grappolo;
(ii) la necessità di nuove norme di diritto internazionale umanitario che ne rafforzino i principi esistenti e che siano sostanziali, efficaci, in grado di migliorare la situazione umanitaria dei civili colpiti dal flagello delle submunizioni e nel limite del possibile universali (senza escludere subito dal processo i più importanti produttori e utilizzatori di munizioni a grappolo, segnatamente gli Stati Uniti, la Federazione russa e la Cina);
(iii) il divieto di impiego delle submunizioni in zone densamente popolate;
(iv) il divieto dei tipi di submunizioni che presentano una grave minaccia umanitaria.
La Svizzera ha potuto aderire alla Dichiarazione di Oslo nella misura in cui quest’ultima poneva come obiettivo la conclusione di un trattato internazionale nel 2008 che vietasse la fabbricazione, l’impiego, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili alla popolazione civile e la creazione di un quadro legale per la cooperazione, l’assistenza alle vittime e la distruzione delle scorte. Il fatto che gli Stati presenti a Oslo avessero deciso di continuare in altri fori (CCW, prima Commissione dell’Assemblea generale dell’ONU ecc.) ad affrontare le sfide umanitarie presentate dalle submunizioni costituiva un punto importante per la Svizzera.
La Svizzera ha quindi ribadito spesso il suo sostegno al Processo di Oslo, sottolineando in ogni occasione il suo impegno a favore dello sviluppo di nuove norme di diritto internazionale umanitario sostanziali, efficaci e in grado di proteggere la popolazione civile nelle zone contaminate dalle submunizioni. Per tutta la durata del Processo di Oslo, ha continuato a partecipare attivamente alle discussioni in seno alla CCW, considerando complementari questi due fori, che si rafforzano vicendevolmente.
Nonostante il riconoscimento generale dell’importanza umanitaria della problematica e il forte sostegno a favore di uno strumento giuridicamente vincolante sulle submunizioni, si sono rapidamente distinti due fronti in seno al Processo di Oslo: da un lato, gli Stati like-minded, per i quali solo le munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili ai civili dovevano essere bandite. Dall’altro, gli Stati del nucleo centrale e gli Stati vittime (sostenuti dalla società civile), che auspicavano un divieto totale delle munizioni a grappolo.
Dal punto di vista svizzero, pareva molto importante giungere a una definizione generale di queste munizioni e determinare quali causassero danni inaccettabili alla popolazione civile. In tal senso, la Svizzera prediligeva un approccio che prendesse in considerazione i criteri di precisione e di affidabilità delle munizioni a grappolo, pur nella consapevolezza che tali criteri avrebbero dovuto essere definiti. Questo approccio aderiva a quello del CICR, per il quale il nuovo trattato doveva vietare le munizioni a grappolo imprecise e inaffidabili, e prevedere l’eliminazione dei depositi esistenti. 13/36