Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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In compenso, l’acquisto o la conservazione di un numero limitato di munizioni a grappolo, segnatamente a scopo di formazione, sono autorizzati (cpv. 6). Questa deroga deve per esempio consentire la formazione del personale e lo sviluppo del materiale di sminamento. La Convenzione autorizza inoltre il trasferimento delle munizioni a grappolo a un altro Stato per essere distrutte o a scopo di formazione (cpv. 7). Queste attività devono essere notificate al Segretariato generale dell’ONU (cpv. 8).

6.5. Bonifica, distruzione dei residuati di munizioni a grappolo ed educazione alla riduzione dei rischi (art. 4)

Anche se le disposizioni seguenti non concernono direttamente la Svizzera, l’esigenza di bonificare le zone contaminate rappresenta, da un punto di vista generale, un altro elemento determinante della Convenzione. Ai sensi del capoverso 1, ogni Stato parte è tenuto a eliminare i residuati esplosivi delle munizioni a grappolo o a farli eliminare e distruggere. A tale proposito, non si applica il principio contaminatore-pagante: la responsabilità è assunta dallo Stato parte sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova la zona contaminata. Gli Stati parte che hanno fatto ricorso ad munizioni a grappolo prima dell’entrata in vigore della Convenzione in zone sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato sono tuttavia tenuti ad assistere i lavori di bonifica dello Stato in questione, conformemente al capoverso 4.

Il termine fissato per la bonifica è di dieci anni dall’entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato. Se nuovi residuati esplosivi di munizioni a grappolo dovessero risultare da nuovi conflitti, è applicabile un nuovo termine di bonifica di dieci anni dalla fine delle ostilità.

Come nel caso dell’articolo 3, esiste la possibilità di chiedere una proroga del termine fino a cinque anni (e di una proroga straordinaria supplementare di altri cinque anni) se il termine di dieci anni non può essere rispettato (cpv. 5 e 8). Questa misura è volta ad agevolare la firma o la ratifica della Convenzione da parte degli Stati in questione. Le richieste di proroga devono essere giustificate e avere una natura eccezionale. Rispetto a ciò che prevedeva la Convenzione sulle mine antiuomo, non soltanto la richiesta deve indicare quanto è già stato fatto (risorse presenti e utilizzate, strutture nazionali, zone bonificate ecc.) e i motivi del mancato rispetto del termine iniziale, ma deve quantificare anche il lavoro che rimane da svolgere (cfr. cpv. 6, lett. f).

6.6. Assistenza alle vittime (art. 5 e art. 2, cpv. 1)

L’articolo 2, capoverso 1 sulla definizione delle vittime di munizioni a grappolo e l’articolo 5 sono stati negoziati in contemporanea per affrontare la tematica in modo consolidato.

Art. 2, cpv. 1

L’articolo 2, capoverso 1 fornisce una definizione ampia delle vittime di armi da submunizioni poiché include gli individui, la loro famiglia e la loro comunità.

Sin dall’inizio dei negoziati, la Svizzera ha sostenuto un approccio non discriminatorio di tutte le vittime senza distinzione secondo la causa della disabilità. La classificazione di vittime di munizioni a grappolo nell’articolo 2 destinato alle definizioni lasciava supporre un’ulteriore classificazione delle vittime. Per evitare una tale eventualità, la Svizzera ha proposto di inserire una clausola specifica di non discriminazione nell’articolo 5 concernente l’assistenza alle vittime. Le numerose trattative sono sfociate nell’articolo 5, capoverso 2, lettera e (cfr. infra).

La nozione di comunità è stata discussa a lungo in seno ai diversi fori. Alcuni paesi, come il Regno Unito, erano assolutamente contrari in quanto temevano di dover estendere l’obbligo di sostegno a tutte le persone provenienti dallo stesso paese delle vittime e residenti sul suo territorio. Ma l’interpretazione generale della nozione di comunità si riferisce ai precetti di base della cooperazione internazionale, ossia l’assistenza e il sostegno agli sforzi dei paesi colpiti dal problema, e in nessun caso alle situazioni summenzionate.