Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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Un gruppo di Stati relativamente eterogeneo composto soprattutto di paesi africani, asiatici e sudamericani guidato dalla Norvegia e dall’Austria difendeva invece il punto di vista secondo il quale l’articolo 1 della futura Convenzione, presentato a Wellington e basato su altri trattati concernenti il controllo dell’armamento, non esigesse alcuna garanzia giuridica supplementare. Esso temeva piuttosto che una soluzione della questione dell’interoperabilità avrebbe potuto creare una breccia nella Convenzione.
Occorreva innanzitutto trovare un accordo sul fatto che (i) l’approccio scelto nella Convenzione di Ottawa con dichiarazioni nazionali “esterne” al testo del trattato non rappresentava una via percorribile e auspicabile per numerosi Stati e che (ii) il divieto globale doveva restare intatto negli articoli, ma che (iii) un testo supplementare all’articolo 1 era necessario.
Per questo articolo supplementare sull’interoperabilità è stata scelta una formulazione che sancisce che gli Stati parte possono continuare a collaborare militarmente e a condurre operazioni militari con Stati non parte a prescindere dal divieto globale dell’articolo 1. Due capoversi addizionali sono stati elaborati per imporre agli Stati parte l’obbligo di incoraggiare gli Stati non parte ad aderire alla Convenzione e a spingerli a rinunciare all’impiego di munizioni a grappolo nel quadro delle loro operazioni comuni.
La sfida principale per i negoziati e la mediazione condotti dalla Svizzera era principalmente la ricerca dell’equilibrio tra la garanzia giuridica necessaria e l’adempimento degli obblighi centrali del primo articolo della Convenzione. A ciò si aggiunge il fatto che la questione dell’interoperabilità tracciava una linea rossa invalicabile per numerosi Stati.
La soluzione trasmessa dalla Svizzera alla Presidenza è stata accettata da tutti gli Stati nella forma dell’articolo 21 della Convenzione. In questo modo, la Svizzera ha contribuito in modo decisivo alla realizzazione della Convenzione.
6.12. Altre disposizioni
6.12.1. Misure nazionali d’applicazione (art. 9)
L’articolo 9 impone agli Stati parte di adottare tutte le misure appropriate sul piano nazionale per prevenire e reprimere le attività vietate dalla Convenzione che sarebbero commesse da persone o su un territorio sotto la loro giurisdizione e il loro controllo.
Per soddisfare le esigenze dell’articolo 9, è necessaria una modifica della Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB) (cfr. infra cap. 9).
6.12.2. Regolamento delle controversie (art. 10)
In caso di controversia tra due Stati parte, questi ultimi dovranno regolare il problema per via negoziale o in qualsiasi altro modo pacifico, per esempio ricorrendo all’Assemblea degli Stati parte o alla Corte internazionale di giustizia. Il contenuto dell’articolo 10 corrisponde alle disposizioni che numerosi trattati internazionali consacrano al regolamento pacifico delle controversie.
6.12.3. Conferenze e Assemblee degli Stati parte (artt. 11-13)
Il Segretario generale delle Nazioni Unite può convocare Conferenze o Assemblee su diversi oggetti automaticamente o su richiesta di uno o più Stati parte. Gli Stati non parte, al pari delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni o istituzioni internazionali, di organizzazioni regionali, del CICR e di organizzazioni non governative interessate, possono parteciparvi come osservatori. Il regolamento interno applicabile deve determinare la forma della loro partecipazione.
L’articolo 11 dispone che un’Assemblea degli Stati parte debba tenersi ogni anno fino alla prima Conferenza d’esame per trattare tutte le questioni concernenti l’applicazione o l’esecuzione della Convenzione. I partecipanti possono pronunciarsi su questioni generali (cpv. 1, lett. a-d), sulle richieste degli Stati parte nel quadro dell’applicazione della