Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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ratifiche, per garantire un’entrata in vigore più rapida. Altri, riferendosi al criterio della credibilità della Convenzione, hanno invece proposto di portare a quaranta le ratifiche necessarie.19 Alla fine, è stata accettata la via di mezzo delle trenta ratifiche proposta dalla Presidenza.
La Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2010.
6.11. Relazioni con gli Stati non parte della Convenzione (art. 21)
Un aspetto particolarmente critico e contestato durante i negoziati a Dublino concerneva l’interoperabilità, ossia la collaborazione militare tra futuri Stati parte della Convenzione e i loro partner in seno ad alleanze che, verosimilmente, non saranno coinvolti dalla Convenzione in un futuro prossimo e che anzi, potrebbero fare ricorso ad munizioni a grappolo vietate ai sensi dell’articolo 1 nel quadro di operazioni militari congiunte. L’articolo 1 prevedeva il divieto di assistere altri Stati in attività proscritte dalla Convenzione, senza alcuna eccezione.
Conformemente all’art. 21, gli Stati parte sono tenuti a incoraggiare gli Stati non parte ad aderire alla Convenzione, a promuovere le norme della stessa in questi paesi e a scoraggiare quest’ultimi dall’impiegare munizioni a grappolo (cpv. 1 e 2).
Il capoverso 3, tuttavia, consente agli Stati parte di impegnarsi in cooperazioni e operazioni militari con Stati non parte della Convenzione che utilizzano munizioni a grappolo. Questa disposizione offre alle alleanze militari come la NATO o ai programmi di cooperazione come il Partenariato per la pace (PpP) e il Consiglio di partenariato Euro Atlantico (CPEA) – e dunque alla Svizzera – margini di manovra per proseguire la loro cooperazione militare internazionale.
Lo Stato parte resta in ogni caso vincolato al divieto di sviluppare, fabbricare, acquistare, depositare, trasmettere o utilizzare munizioni a grappolo. Uno Stato parte non può nemmeno chiedere a partner di utilizzare queste armi nel quadro di un’operazione comune, nella misura in cui la scelta delle munizioni impiegate sia sotto il suo esclusivo controllo (cpv. 4).
Sulla base dell’attuale impegno internazionale dell’esercito svizzero, la questione della collaborazione diretta con forze armate che impiegano munizioni a grappolo non pone alcun problema: da un lato, i principali partner europei della Svizzera hanno firmato, o già ratificato, la Convenzione. Dall’altro, la Legge sull’esercito e sull’amministrazione militare20 esclude la partecipazione ad azioni di combattimento destinate a imporre la pace (art. 66a, cpv. 2 LM). In futuro, infine, i servizi svizzeri di promozione della pace su mandato dell’ONU o dell’OCSE non saranno limitati, anche se sono coinvolti Stati che utilizzano munizioni a grappolo.
In quanto paese neutrale senza alcuna alleanza militare, la Svizzera è stata scelta per facilitare la soluzione del problema dell’interoperabilità e l’Ambasciatrice Christine Schraner Burgener è stata nominata “Amica del Presidente”.
Per la maggioranza dei paesi della NATO, gli alleati degli Stati Uniti e altri Stati coinvolti in operazioni internazionali di mantenimento della pace, è essenziale poter creare un quadro giuridico sicuro per i responsabili decisionali politici e/o il personale militare. Questi paesi, appartenenti principalmente al gruppo dei like-minded, hanno precisato che potevano prendere impegni per loro stessi, ma che in nessun caso si sarebbero assunti la responsabilità per le azioni di altri Stati. I paesi con basi americane o depositi di munizioni a grappolo degli Stati Uniti sul loro territorio21, in particolare, avevano interesse a vedere risolta la questione dell’interoperabilità.
19 Come nel caso della Convenzione di Ottawa. 20 RS 510.10
21 Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Giappone, Canada e Australia