Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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popolazioni civili dalle conseguenze umanitarie dell’impiego di munizioni a grappolo, lanciando il negoziato per uno strumento giuridico vincolante su questo tipo di armi. Alcuni Stati ne volevano il divieto totale, altri auspicavano la regolamentazione del loro impiego accompagnata da miglioramenti tecnici delle armi stesse.
In occasione della terza Conferenza d’esame degli Stati parte della CCW nel novembre 2006 a Ginevra, questi ultimi hanno deciso di affrontare il problema delle submunizioni con un mandato di discussione per il 2007. La proposta di un mandato di negoziazione concernente un nuovo strumento di diritto internazionale sulle submunizioni, sostenuta da 26 Stati, tra cui la Svizzera, è tuttavia stata respinta (a causa dell’opposizione di un numero contenuto di paesi importanti, come gli Stati Uniti, la Federazione russa, l’India e il Pachistan). Questi stessi Stati si sono allora associati a una dichiarazione politica che riaffermava la loro consapevolezza della minaccia umanitaria grave e urgente costituita dalle munizioni a grappolo e che chiedeva l’inizio immediato di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale volto a vietare le submunizioni che presentano una minaccia umanitaria grave.
Sulla scorta di tale dichiarazione, la Norvegia ha deciso di organizzare una conferenza sulle munizioni a grappolo nel febbraio 2007. Il Processo di Oslo, sfociato nel 2008 nell’adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM8), è nato in seguito a questa conferenza.
Dal 2007, anche in seno al processo CCW vengono di nuovo condotti negoziati allo scopo di definire regolamentazioni internazionali per le submunizioni nel quadro di un protocollo aggiuntivo alla CCW.
3. Il Processo di Oslo e l’adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM)
3.1. La genesi e la struttura del Processo di Oslo
Come il Processo di Ottawa, sfociato nell’adozione della Convenzione sulle mine antiuomoa cui si ispira, il Processo di Oslo è stato lanciato per dare un seguito alle preoccupazioni concernenti l’impatto delle armi incriminate sulla popolazione civile. I due Processi hanno tuttavia differenze fondamentali, segnatamente in ragione della natura delle armi contestate, del numero di paesi colpiti e di paesi produttori. Se le conseguenze umanitarie sui civili di questi due tipi di armi sono pari in quanto a gravità, la portata del flagello delle mine antiuomo è superiore a quella delle munizioni a grappolo.
Nel febbraio 2007, 46 governi, tra cui quello elvetico, si sono riuniti a Oslo e vi hanno firmato una dichiarazione politica con la quale si impegnavano a definire nel 2008 uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a vietare l’impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili alle popolazioni civili. Tale strumento doveva prevedere anche risorse adeguate per l’assistenza alle vittime e l’eliminazione dei residuati di munizioni a grappolo nelle zone contaminate. Aveva così avuto inizio il Processo di Oslo, che prevedeva quattro grandi tappe. Sono state organizzate riunioni in Perù (maggio 2007), Austria (dicembre 2007) e Nuova Zelanda (febbraio 2008), dove oltre un centinaio di paesi ha firmato la Dichiarazione di Wellington, che ribadiva concretamente gli impegni assunti a Oslo. La Conferenza diplomatica di Dublino, che ha portato all’adozione della CCM nel maggio 2008, è stata la quarta e ultima tappa del Processo.
Il Processo di Oslo è stato condotto da un nucleo centrale di sei paesi – la Norvegia, l’Austria, la Santa Sede, la Nuova Zelanda, l’Irlanda e il Messico – che hanno presieduto le riunioni e preparato i documenti. Il primo progetto di convenzione sulle munizioni a grappolo è stato sottoposto nel maggio 2007 a Lima agli Stati partecipanti al Processo di Oslo. Esso prevedeva il divieto di tutte le munizioni che potevano entrare nella categoria delle munizioni a grappolo sulla base della formulazione del trattato di divieto delle mine antiuomo. Il nucleo
8 Acronimo di Convention on Cluster Munitions. 11/36