Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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che esso comporta, segnatamente in materia di sminamento delle zone contaminate, di assistenza alle vittime e di cooperazione internazionale, sono rafforzati da misure di trasparenza e di attuazione che dovrebbero risultare efficaci.
Affinché la Convenzione venga attuata in modo efficace sul terreno, servono sforzi volti alla sua universalizzazione. La ratifica della Svizzera costituirebbe un passo in questa direzione, soprattutto in considerazione della lunga tradizione umanitaria del nostro paese. In generale, un’ampia ratifica a corto termine della CCM potrebbe contribuire a potenziare l’effetto stigmatizzante dell’impiego di munizioni a grappolo e, di conseguenza, all’universalizzazione della Convenzione.
Con la modifica della LMB che accompagna la ratifica della Convenzione, la Svizzera si doterà di una legislazione esemplare in materia di divieto di armi che causano gravi problemi umanitari. Le munizioni a grappolo saranno bandite come le armi atomiche, biologiche e chimiche e le mine antiuomo. Il finanziamento diretto degli organismi che fabbricano queste armi sarà parimenti vietato e perseguito penalmente.
La Svizzera continuerà a impegnarsi nello sminamento umanitario e nell’assistenza alle vittime.
10. Aspetti giuridici
10.1. Costituzionalità
La costituzionalità del decreto federale concernente l’approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo poggia sull’art. 54, cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione, con conseguente competenza di concludere trattati di diritto internazionale pubblico. Ai sensi dell’art. 166, cpv. 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, a esclusione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. In questo contesto, nessuna legge federale e nessun trattato prevede una delega al Consiglio federale. La Convenzione deve pertanto essere sottoposta all’approvazione del Parlamento.
Conformemente all’articolo 141, cpv. 1, lett. d Cost., i trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (cifra 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (cifra 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto per la cui attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali (cifra 3). La presente Convenzione può essere revocata in ogni momento (art. 20) e non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Essa contiene tuttavia disposizioni importanti la cui attuazione esige l’adozione di leggi federali ai sensi dell’art. 141, cpv. 1, lett. d, cifra 3 Cost., nella fattispecie la modifica della Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico. Di conseguenza, il decreto federale concernente l’approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo è soggetto a referendum facoltativo come da art. 141, cpv. 1, lett. d, cifra 3 Cost. L’Assemblea federale vi può integrare le modifiche della legge legate all’attuazione della Convenzione conformemente all’art. 141a, cpv. 2 Cost.
La presente Convenzione ha un contenuto essenziale nuovo in quanto non esistono trattati paragonabili, e implica un adeguamento del diritto svizzero che non può essere considerato minore. Per tali ragioni, una consultazione è giustificata in considerazione delle linee direttrici della Cancelleria federale in materia.
La presente Convenzione posta in consultazione è presentata nella sua forma definitiva, poiché è già stata firmata dalla Svizzera. La consultazione mira all’obiettivo dell’art. 2 della Legge sulla consultazione (LCo)31 in quanto fornisce indicazioni sull’accettazione politica.
31 RS 172.061 34/36