Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Oltre alla questione delle definizioni, la Svizzera ha continuamente sottolineato l’importanza di prendere in considerazione quanto acquisito a livello internazionale nel corso dell’ultimo decennio in materia di assistenza alle vittime, in particolare il principio della non discriminazione delle vittime secondo la causa dell’incidente e l’integrazione dell’assistenza alle vittime nelle politiche nazionali di sanità pubblica, servizi sociali e diritti dell’uomo.
In occasione della Conferenza di Wellington del febbraio 2008, cruciale perché prevedeva l’associazione a una dichiarazione politica che avrebbe dovuto dare il la ai negoziati di Dublino (Dichiarazione di Wellington), le divergenze tra i paesi like-minded e i paesi vicini al nucleo centrale si sono accentuate. Questi ultimi, sostenuti dalla maggioranza degli Stati aderenti al Processo e dalla società civile, consideravano che il divieto di tutte le munizioni a grappolo rappresentava un processo irreversibile. Il gruppo dei like-minded, in minoranza, era piuttosto reticente nei confronti di un divieto completo di queste munizioni, e desiderava escludere dallo strumento le submunizioni cosiddette "intelligenti"13, ossia quelle dotate di meccanismi di autodistruzione, autodisattivazione o autoneutralizzazione.
A Wellington, la delegazione svizzera si è impegnata a favore dei cinque punti seguenti:
(i) divieto totale e immediato delle submunizioni che hanno conseguenze umanitarie
inaccettabili;
(ii) esclusione dei tipi di submunizioni dette “sensor-fused” (ossia dotate di differenti
sistemi di guida ad alta tecnologia in grado di correggere la precisione nella fase terminale verso il bersaglio) dal campo d’applicazione della futura Convenzione;
(iii) inclusione di un periodo di transizione per certi tipi di submunizioni e in determinate
circostanze;
(iv) conservazione di un numero limitato e realistico di submunizioni vietate dalla
Convenzione, segnatamente a scopo di formazione e di sviluppo di tecniche di rilevazione, di test, di bonifica delle zone contaminate, di distruzione e di contromisure;
(v) in materia di assistenza alle vittime, preservazione di quanto acquisito negli ultimi
dieci anni nei vari fori multilaterali, in particolare il principio di non discriminazione delle vittime secondo la causa dell’incidente.
La Svizzera ha presentato proposte concrete di emendamento del progetto di convenzione presentato a Wellington. Tali proposte vertevano sulle definizioni (punti i e ii precedenti), sull’inclusione di un articolo che prevedesse un periodo di transizione per certi tipi di submunizioni vietati (punto iii) e su stanziamenti importanti in materia di assistenza alle vittime (punto v).
Le proposte svizzere e quelle di altri Stati sono state riportate in un documento separato (compendio) trasmesso alla Conferenza diplomatica di Dublino con il progetto di Convenzione che ne costituiva la proposta di base. La Svizzera ha così potuto allinearsi alla Dichiarazione di Wellington, firmata da 82 paesi (su 103 presenti).
3.3. La Conferenza diplomatica per l’adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo (Dublino)
111 Stati provenienti dai cinque continenti, tra cui una ventina di paesi produttori e detentori di submunizioni (compresi Francia, Regno Unito, Germania e Giappone), hanno partecipato ai negoziati che hanno reso possibile il successo della Conferenza, alla quale hanno preso parte anche il CICR, l’ONU e oltre 250 rappresentanti della società civile. I principali produttori e utilizzatori di munizioni a grappolo del mondo, ossia Stati Uniti, Cina e Federazione russa, erano invece assenti.
13 Ossia le submunizioni dotate di un sistema di guida e concepite per colpire un obiettivo preciso sopra una determinata zona (sensor-fused submunitions) 14/36