Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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La perdita di capacità – risultante dalla distruzione dei proiettili cargo – nel settore della competenza chiave volta a proteggere la Svizzera da un attacco militare dovrà essere valutata e decisa negli anni a venire nel quadro dell’evoluzione permanente delle Forze armate e del progetto di ulteriore sviluppo dell’esercito. Si tratterà di valutare globalmente le esigenze di realizzazione e il ruolo del fuoco indiretto di livello operativo e tattico in relazione alle minacce e alle sfide di domani. Grazie ai tipi di munizioni convenzionali e moderni, potrà per il momento essere assicurata, anche in assenza dei proiettili cargo, una capacità di azione minima, ma limitata nel tempo, sul piano tattico. Nel Masterplan 2011 saranno illustrate le varie opzioni volte a colmare le lacune. Particolare attenzione sarà dedicata al supporto a terra delle forze aeree, nonché alla modernizzazione dell’artiglieria (artiglieria missilistica e/o a canna).
La messa fuori servizio dei proiettili cargo imporrà adeguamenti tecnici degli apparecchi elettronici, i regolamenti, i simulatori e le installazioni di esercizio, ma gli investimenti saranno relativamente contenuti.
Allo stesso modo, la formazione pratica dovrà subire leggeri adeguamenti che non influiranno sul contenuto, dato che i lanci di proiettili cargo nel quadro della formazione sono vietati in Svizzera per questioni di sicurezza. I proiettili cargo sono stati stoccati esclusivamente per rispondere alla necessità di difendersi da un attacco militare.
Entro i prossimi 10-15 anni, le piattaforme di lancio (obici blindati di 15,5 m e lanciamine di fortezza di 12 cm) saranno giunte alla fine della loro durata di vita ordinaria e non servono quindi investimenti e programmi di mantenimento del valore. I sistemi che li sostituiranno conserveranno i calibri 15,5 cm e 12 cm in uso a livello internazionale, il che consentirà di continuare a utilizzare le stesse munizioni (proiettili, cariche, spolette).
7.1.3. Conservazione di submunizioni Secondo l’articolo 3, capoverso 6 della Convenzione, la conservazione di submunizioni è consentita a scopo di formazione del personale e di sviluppo di materiale nel quadro dello sminamento o delle contromisure. Una disposizione di questo tenore si trova già nella Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e nelle rispettive disposizioni di applicazione nella Legge sul materiale bellico (art. 8, cpv. 2 LMB)23.
Munizioni a grappolo e componenti devono essere conservate a favore di una solida formazione nel campo dell’eliminazione di submunizioni e di residuati bellici in Svizzera e all’estero da parte dell’esercito, e della salvaguardia delle conoscenze in materia di analisi tecniche da parte di armasuisse.
Il numero verrà ridotto al minimo necessario per impedirne l’impiego nel quadro di operazioni militari. La Convenzione non prevede una quantità massima. Secondo l’esempio di altri partner europei, la Svizzera conserverà alcune centinaia di pezzi di munizioni a grappolo.
Ai sensi dell’articolo 3, capoverso 8 della Convenzione, ogni anno occorre presentare un rapporto dettagliato sul numero e lo scopo delle submunizioni conservate.
7.2. Conseguenze finanziarie Le principali conseguenze finanziarie per la Confederazione saranno legate alla distruzione delle scorte di munizioni a grappolo dell’esercito svizzero. Come menzionato nel capitolo 6.12.4, i costi e i compiti amministrativi concernenti l’organizzazione delle Assemblee e delle Conferenze degli Stati parte e le prestazioni particolari del depositario dovrebbero essere contenuti.
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RS 514.51