Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine
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11. Allegato: progetto di modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB)
Legge federale sul materiale bellico Progetto
(LMB)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ………..
decreta:
I La Legge federale sul materiale bellico32 è modificata come segue.
Art. 8bisMunizioni a grappolo
1È vietato:
a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
2Il capoverso 1 si applica, mutatis mutandis, alle piccole bombe esplosive specificamente concepite per essere disperse o liberate da un dispersore fissato a un’aeronave.
3Nonostante gli obblighi generali derivanti dal capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un certo numero di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per la messa a punto di tecniche di rilevazione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, di sminamento o di distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, e per la formazione a tali tecniche, come pure per lo sviluppo di contromisure concernenti le munizioni a grappolo. Il numero di queste armi non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.
4Il termine munizioni a grappolo designa una munizione classica concepita per disperdere o liberare submunizioni esplosive, ciascuna di peso inferiore ai 20 chilogrammi, e comprendente queste submunizioni esplosive. Esso non designa:
a. una munizione o submunizione concepita per lanciare artifici illuminanti, fumogeni, artifici pirotecnici, esche o una munizione concepita esclusivamente a scopo di difesa antiaerea;
b. una munizione o submunizione concepita per produrre effetti elettrici o elettronici;
c. una munizione che, per evitare gli effetti indiscriminati su una zona e i rischi causati dalle submunizioni inesplose, è dotata di tutte le caratteristiche seguenti:
i. ogni munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;
ii. ogni submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi;
iii. ogni submunizione esplosiva è concepita per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico;
iv. ogni submunizione esplosiva è dotata di un meccanismo elettronico di autodistruzione;
v. ogni submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodisattivazione.
5Con “submunizione esplosiva” si intende una munizione classica che, per realizzare la sua funzione, viene dispersa o liberata da un’arma a submunizioni ed è concepita per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell’impatto, al momento dell’impatto o dopo l’impatto.
23 RS 514.51; RU 1998 794