Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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Art. 5

Il risultato dei negoziati concernenti l’assistenza alle vittime è stato una disposizione approfondita e dettagliata contenuta nell’articolo 5 della Convenzione.

Nella prima fase dei negoziati, i paesi del nucleo centrale (in particolare la Nuova Zelanda e l’Austria) avrebbero voluto inserire nel testo soltanto le disposizioni di base riguardanti l’assistenza alle vittime e allegare in seguito un piano d’azione più dettagliato e negoziato nel corso della prima Conferenza degli Stati parte. Nell’ultima fase, la maggioranza degli Stati sudamericani e africani, sostenuti dalla Svizzera, era dell’opinione che l’opzione proposta avrebbe indebolito la sostanza, in quanto un piano d’azione non ha alcun valore politico e non è giuridicamente vincolante.

Sin dall’inizio del Processo di Oslo, la Svizzera si è espressa a favore di un approccio non discriminatorio a tutte le vittime e ha presentato un emendamento del progetto dell’articolo 5 a tale proposito. La proposta elvetica di includere una clausola specifica di non discriminazione tra le vittime di munizioni a grappolo e le altre vittime di guerra o persone disabili è stata sostenuta all’inizio dai Paesi Bassi, la Francia e il CICR (presente solo in qualità di osservatore). Parevano invece essere contrari gli Stati sudamericani, sostenuti dalla CMC (Cluster Munitions Coalition, la coalizione delle ONG contro le munizioni a grappolo), la cui posizione era motivata dal timore di veder diminuire i fondi della cooperazione internazionale stanziati specificamente per la lotta alle mine, le munizioni a grappolo e altri residuati bellici esplosivi. Alla fine, la clausola di non discriminazione è stata adottata all’unanimità (art. 5, cpv. 2, lett. e).

Le Filippine e la Svizzera, con il sostegno del CICR, sono inoltre riuscite a far includere un riferimento al diritto internazionale umanitario nel capoverso 1 dell’articolo 5 (nel progetto d’articolo, c’era soltanto un riferimento ai diritti dell’uomo). Considerato il suo ruolo di depositario delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli aggiuntivi, la Svizzera annetteva grande importanza a tale riferimento.

Un altro dibattito ha opposto la Santa Sede ai paesi del nucleo centrale: esso concerneva l’inserimento di un riferimento alla nuova Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. La Santa Sede era fortemente contraria a causa di un’allusione indiretta alla questione dell’aborto. La Svizzera si è astenuta in quanto non ha ancora firmato tale Convenzione. Alla fine, il riferimento non è stato incluso.

6.7. Cooperazione e assistenza internazionale (art. 6)

L’articolo 6 sottolinea il diritto di ogni Stato parte di cercare di ottenere e di ricevere un’assistenza nel quadro dell’adempimento dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione (cpv. 1) e il diritto di partecipare a uno scambio il più ampio possibile di informazioni e di equipaggiamenti scientifici e tecnologici in merito all’applicazione della Convenzione (cpv. 3).

Quando sono in grado di farlo, gli Stati parte hanno inoltre la responsabilità di fornire un’assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dal problema delle munizioni a grappolo, e si impegnano a non imporre restrizioni alla fornitura e alla ricezione a fini umanitari di equipaggiamenti di bonifica o altro e a informazioni tecnologiche su tali equipaggiamenti (cpv. 2).

Ogni Stato parte in grado di farlo deve segnatamente fornire un’assistenza in materia di educazione alla riduzione dei rischi, di bonifica, di distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e delle scorte di tali armi (cpv. 4-6). Questi Stati devono altresì fornire un’assistenza alle vittime di munizioni a grappolo e contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria in seguito all’impiego di queste armi negli Stati parte colpiti (cpv. 7 e 8). Per agevolare l’assistenza, gli Stati parte in grado di farlo possono alimentare appositi fondi di stanziamento speciali (cpv. 9).

L’assistenza può essere prestata bilateralmente o per il tramite di organizzazioni regionali, 22/36