Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 36 pagine

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9. Modifica della Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico

9.1. Presentazione dell’oggetto

La Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB), in vigore dal 1° aprile 1998, ha per scopo “la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale” (art. 1 LMB). Il progetto di questa legge era stato elaborato parallelamente all’iniziativa popolare “Per il divieto di esportare materiale bellico”25, e costituiva pertanto un controprogetto indiretto a questa iniziativa. L’obiettivo era quello di rivedere la Legge federale del 30 giugno 1972 sul materiale bellico allora in vigore allo scopo di colmarne le lacune e di ottenere una certa compatibilità con l’ordinamento giuridico di Stati paragonabili alla Svizzera e con le regole di condotta della comunità internazionale. Questa revisione doveva altresì agevolare la collaborazione dell’industria svizzera con i suoi partner stranieri.

Il capitolo 2 della LMB concerne il divieto di determinate armi, nella fattispecie di armi atomiche, biologiche e chimiche (armi ABC, art. 7) e di mine antiuomo (art. 8). È vietato sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare o depositare queste armi, o disporne in altro modo. L’articolo 7 LMB sancisce inoltre un divieto a indurre altri a commettere uno degli atti summenzionati (cpv. 1, lett. b) o a favorire uno di tali atti (cpv. 1, lett. c). Va rilevato che queste due disposizioni non esistono nell’articolo 8 LMB sulle mine antiuomo, benché le sanzioni penali in questo senso siano previste sia per le armi ABC sia per le mine antiuomo. Secondo gli articoli 34 (armi ABC) e 35 (mine antiuomo) LMB, infatti, le persone che inducono a commettere o favoriscono gli atti summenzionati sono punibili. L’articolo 8 LMB contiene dunque una lacuna inspiegabile e verosimilmente non voluta dal legislatore. Converrebbe porvi rimedio nel quadro del nuovo progetto di modifica della LMB.26

Al momento, la LMB non comporta disposizioni simili per le munizioni a grappolo. Dato che l’articolo 9 CCM prevede l’adozione di misure d’applicazione nazionali per attuare la Convenzione, compresa l’imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere le attività contrarie alla stessa, la LMB deve essere modificata di conseguenza.

Con queste modifiche, la legislazione svizzera sarà conforme agli obblighi previsti dalla Convenzione.

9.2. Modifiche proposte

9.2.1. Introduzione di un nuovo articolo 8bis e di un articolo 35bis LMB

Per conformarsi agli obblighi sanciti dalla CCM, in caso di ratifica la Svizzera deve adottare le misure legislative appropriate per la sua attuazione. Concretamente, si tratterebbe di introdurre un nuovo articolo 8bisnel capitolo 2 della LMB che sancisca un divieto delle munizioni a grappolo e un articolo 35biscon le relative disposizioni penali. A livello di struttura, entrambi gli articoli si basano sulle disposizioni concernenti le armi ABC (artt. 7 e 34).

Per quanto concerne le disposizioni in materia di proibizione, un primo capoverso dovrebbe prevedere il divieto delle munizioni a grappolo conformemente agli obblighi generali e al campo d’applicazione della Convenzione. In questo senso, la struttura dell’art. 7, cpv. 1, lett.

a. e dell’art. 8, cpv. 1 può essere ripresa per le munizioni a grappolo.27 Nell’articolo 8bis occorre invece ancora precisare che il divieto delle munizioni a grappolo si applica mutatis

25 Respinta l’8 giugno 1997 dal 77,5% dei votanti. 26 Le modifiche della LMB proposte nel quadro del presente rapporto concernono soltanto le disposizioni necessarie all’attuazione della CCM. 27 Questi articoli vietano di “sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare (…) o di disporre in altro modo” delle armi ABC o delle mine antiuomo. 31/36