Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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― Non appena standard riconosciuti a livello internazionale garantiranno che la
produzione dei carburanti e dei combustibili non va a scapito della produzione alimentare, il Consiglio federale potrà dichiararli vincolanti.
Criteri presi in considerazione per l’agevolazione fiscale:
― Dalla coltivazione delle materie prime fino al consumo, i biocarburanti produ-
cono almeno il 40 per cento di emissioni di gas serra in meno rispetto alla benzina fossile.
― Dalla coltivazione delle materie prime fino al consumo, i biocarburanti non
hanno un impatto sull’ambiente considerevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile.
― Nell’ambito della coltivazione delle materie prime sono state rispettate le
prescrizioni ambientali vigenti nella regione di coltivazione.
― Nell’ambito della coltivazione delle materie prime è stata rispettata la buona
prassi tecnica.
Il testo dell’iniziativa parlamentare parla di «agrocarburanti». Vi sono tuttavia segni che anche in Svizzera sono impiegati sempre più biocombustibili liquidi e gassosi. Se sono introdotti criteri per l’omologazione, è logico che si applichino anche ai biocombustibili. È così possibile evitare che biocarburanti a cui è negata la commercializzazione siano impiegati come biocombustibili.
Il sistema a due livelli con criteri di omologazione e criteri per l’agevolazione fiscale presenta le seguenti caratteristiche:
― L’adempimento dei criteri di omologazione è la condizione preliminare per
l’immissione in commercio di biocarburanti e biocombustibili.
― La limitazione della commercializzazione permette di escludere l’immissione
in commercio in Svizzera di prodotti con caratteristiche indesiderate.
― L’agevolazione fiscale rappresenta una misura d’incentivazione. I produttori o
gli importatori di biocarburanti possono però richiedere agevolazioni fiscali solo se dimostrano il rispetto di criteri supplementari. L’omologazione non giustifica automaticamente anche un’agevolazione fiscale.
Dopo aver esaminato questo modello, la sottocommissione si è detta contraria all’introduzione diretta di criteri di omologazione. Questa decisione è motivata dalle seguenti considerazioni.
Visto che attualmente senza agevolazioni fiscali i biocarburanti non hanno praticamente alcuna chance di mercato nel settore dei trasporti, che i biocarburanti disponibili in Svizzera sono prodotti prevalentemente a partire da rifiuti o residui di produzione e che la loro quota di mercato è piccola rispetto alla benzina fossile, oggi non vi è praticamente alcuna necessità di disciplinare questo mercato mediante restrizioni della commercializzazione.
Le restrizioni della commercializzazione rappresentano un intervento non indifferente sul mercato. Sono problematiche in relazione al rispetto degli impegni commerciali internazionali e devono essere ben motivate. Bisogna poter dimostrare segnatamente che per raggiungere l’obiettivo perseguito non può essere adottata nessuna misura meno limitante per il mercato (cfr. sezione 1.5.1). Al momento non vi è alcun segno che anche altri Paesi stiano prendendo in considerazione la possibilità di un regime di omologazione. Una limitazione diretta della commercializzazione in Sviz-