Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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ra in sede OMC. In caso di esito negativo per la Svizzera, tale procedura potrebbe obbligare la Confederazione ad adeguare o a revocare la sua legislazione oppure imporle dazi punitivi.
Siccome il netto aumento rispetto a oggi dell’onere amministrativo per l’immissione in commercio di biocarburanti e biocombustibili stranieri porterebbe a negoziati dall’esito incerto, la Svizzera dovrebbe forse avviare delle consultazioni con l’UE e i partner di libero scambio. È infatti presumibile che il rapporto bilaterale con numerosi partner di libero scambio ne soffrirebbe. Sarebbe inoltre notevolmente ridotto il margine di manovra per negoziare con altri potenziali partner di libero scambio (p. es. l’Indonesia e la Malesia).
Il presente progetto di legge tiene conto per principio di questi aspetti. Il Consiglio federale introdurrà restrizioni della commercializzazione solo se i criteri più estesi per l’agevolazione fiscale non saranno più sufficienti per tenere fuori dal mercato i biocarburanti che non soddisfano le esigenze ecologiche e sociali minime.
1.5.2 Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio
Impedire gli ostacoli tecnici al commercio: è questa la priorità numero uno della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio21. Ciò si rispecchia anche nei complementi dell’articolo 4 LOTC (elaborazione di prescrizioni tecniche) introdotti in occasione della revisione del 2009 della LOTC, e cioè nei principi riguardanti l’emanazione di prescrizioni relative ai prodotti. All’articolo 4 capoverso 6 LOTC è infatti stata inserita una nuova disposizione che prevede che l’omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio possa essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela degli interessi pubblici preponderanti di cui all’articolo 4 capoverso 4 LOTC. Il destinatario di questa norma giuridica è il legislatore.
L’articolo 16a capoverso 2 LOTC enumera i casi in cui non si applica il principio del «Cassis de Dijon» – secondo cui per principio i prodotti legalmente in commercio nell’UE o nello Spazio economico europeo (SEE) possono circolare liberamente senza controlli supplementari preliminari anche in Svizzera. Sono menzionati tra l’altro i prodotti soggetti a omologazione (lett. a). Siccome esistono procedure di omologazione in particolare per i prodotti che rappresentano un pericolo potenzialmente elevato per la vita o la salute dell’uomo o degli animali o per l’ambiente, i prodotti soggetti a omologazione ai sensi del diritto svizzero sono eccettuati dall’applicazione del principio del «Cassis de Dijon».
Conformemente alla LOTC, l’omologazione va limitata ai prodotti indispensabili per la tutela degli interessi pubblici preponderanti di cui all’articolo 4 capoverso 4 per i quali misure meno incisive (p. es. agevolazioni fiscali quali misure d’incentivazione) non garantiscono una protezione sufficiente.
Attuando l’iniziativa parlamentare della CAPTE-N alla lettera, la volontà manifestata nell’ambito della revisione della LOTC di prevedere nuovi obblighi di omologazione dei prodotti solo in base ai criteri restrittivi di cui all’articolo 4 capoverso 6 LOTC sarebbe rimessa in questione dopo poco tempo. Per questo motivo, il presente
21 LOTC; RS 946.51