Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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2.3.3 Delega della regolamentazione delle omologazioni al Con-
siglio federale
Per i motivi citati al punto 2.2, il presente disegno di legge rinuncia a una regolamentazione diretta delle omologazioni, ma impone al Consiglio federale di definire criteri di omologazione e di ordinarli non appena una quantità considerevole di biocarburanti e di biocombustibili che non rispettano determinate esigenze ecologiche e sociali dovesse essere messa in commercio. Ciò consente fondamentalmente di adottare un sistema a due livelli (cfr. punto 2.2). I criteri di omologazione potrebbero essere definiti meno severamente rispetto a quelli per l’agevolazione fiscale. L’obbligo di omologazione garantirebbe che i carburanti e i combustibili in commercio in Svizzera sono tenuti a soddisfare determinati criteri di sostenibilità. I carburanti che soddisfano esigenze aggiuntive (p.es. qualità ecologica superiore alla media) possono inoltre beneficiare di un’agevolazione fiscale.
3 Spiegazioni sulle modifiche della legge sull’imposizione degli oli minerali e della legge sulla protezione dell’ambiente
3.1 Modifiche della legge sull’imposizione degli oli minerali
Art. 2 cpv. 3 lett. d
Il concetto «carburante proveniente da materie prime rinnovabili» è stato sostituito da «biocarburante». La definizione resta invariata.
La modifica della LIOm del 23 marzo 2007 definiva che i carburanti prodotti a partire dalla biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili erano considerati «carburanti provenienti da materie prime rinnovabili». L’applicazione pratica ha dimostrato che la definizione era formulata correttamente, ma anche che il concetto era troppo lungo.
Per carburante prodotto con «altri agenti energetici rinnovabili» si intende per esempio il bioidrogeno, ricavabile dall’acqua utilizzando l’energia solare. La nuova definizione permette di tenere in considerazione lo sviluppo di nuovi carburanti.
In relazione con carburanti prodotti a partire dalla biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili, il concetto di «biocarburanti e biocombustibili» si è rivelato praticabile. La nuova denominazione semplificherà in futuro l’utilizzo del concetto.
Art. 12b Agevolazione fiscale per biocarburanti
Capoverso 1
Per ottenere un’agevolazione fiscale, i biocarburanti devono soddisfare i criteri del capoverso 1. Tali criteri devono essere soddisfatte in modo cumulativo, in caso contrario non viene concessa l’agevolazione. Ogni singolo criterio può pertanto diventare un criterio di esclusione.