Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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nel settore dei trasporti non sono competitivi rispetto ai carburanti fossili (eccezione: olio di palma in impianti stazionari, cfr. sezione 2.3.2). Ciò spiega tra l’altro anche l’esigua quota di mercato, dell’ordine di qualche punto per mille, descritta nella sezione 1.2.2.

1.4.2 Sostegno e promozione delle iniziative internazionali a favore della sostenibilità

Da tempo la Svizzera si adopera per la creazione di standard internazionali (cfr. sezione 1.3.1). Sostiene ad esempio l’EPFL di Losanna, che coordina la Roundtable on Sustainable Biofuels. La Svizzera partecipa inoltre alla Global Bioenergy Partnership, il cui segretariato è assicurato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e collabora attivamente all’elaborazione di standard dedicati alle bioenergie sostenibili, segnatamente in seno al Comitato europeo di normalizzazione e all’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO).

Il 2 giugno 2010, con il postulato 10.3349 «Biocarburanti. Applicazione di criteri di sostenibilità a livello internazionale» della CAPTE-S il Consiglio federale è stato incaricato di verificare come rafforzare e proseguire il suo impegno a livello internazionale per lo sviluppo e l’applicazione di criteri di sostenibilità alla produzione di biocarburanti, ai relativi standard e ai marchi internazionali riconosciuti. Il Consiglio federale riconosce l’estrema importanza che gli standard di sostenibilità internazionali assumono nell'ambito della produzione sostenibile di biocarburanti. Nella sua risposta del 26 maggio 2010 al postulato, rileva che la Confederazione si impegna già oggi a livello internazionale per lo sviluppo e l’applicazione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti e che intende mantenere il suo impegno e rafforzarlo nel quadro delle sue possibilità finanziarie.

1.4.3 Sforzi di attuazione del Patto ONU I

Nell’ambito del Patto ONU I19, la Svizzera si è impegnata a realizzare i diritti economici, sociali e culturali sfruttando tutte le sue possibilità e con tutti i mezzi adeguati. Tra questi figura anche il diritto a un’alimentazione adeguata. Come tutte le convenzioni sui diritti dell’uomo, tuttavia, anche il Patto ONU I si riferisce principalmente al rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini o le persone che si trovano sul suo territorio. Vi è divergenza di opinioni sulla possibilità o meno – e in che misura – di leggere nel Patto ONU I un impegno degli Stati a contribuire alla realizzazione dei diritti sanciti dal patto in altri Stati o a non ostacolarla. Siccome gli obiettivi della presente iniziativa parlamentare riguardano principalmente produttori e importatori privati, il Patto ONU I non è direttamente rilevante.

Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite su «imprese e diritti umani» John Ruggie esorta però gli Stati a impedire, con i rimedi giuridici a loro disposizione, che imprese domiciliate sul loro territorio commettano abusi all’estero. In relazione

19 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

RS 0.103.1