Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

I biocarburanti interessati dall’articolo 17, capoversi 1-3 (p.es. accordi internazionali nel campo delle relazioni diplomatiche e consolari, traffico aereo, imprese di trasporto concessionarie) e dall’articolo 18, capoverso 2 LIOm (p.es. agricoltura e silvicoltura) possono continuare a beneficiare di esenzioni fiscali, di restituzioni dell’imposta o di agevolazioni fiscali. Una restituzione dell’imposta viene concessa solo se i carburanti utilizzati erano gravati dall’imposta.

La soppressione della restituzione dell’imposta o delle agevolazioni fiscali per i biocarburanti utilizzati in impianti stazionari consente di evitare in modo mirato l’impiego di biocarburanti problematici, senza pregiudicare la restituzione dell’imposta o le agevolazioni fiscali in altri settori.

Art. 20a Miscele di carburanti

All’atto della dichiarazione delle miscele di carburanti, le componenti seguenti devono ora essere notificate separatamente e in modo differenziato:

− biocomponenti che soddisfano i criteri;

− biocomponenti che non soddisfano i criteri o la cui qualità non è nota;

− altre componenti di carburanti (p.es. fossili).

Affinché si possa verificare se occorre introdurre l’obbligo di omologazione ai sensi dell’articolo 35d LPAmb, devono essere note le quantità di biocarburanti messi in commercio senza agevolazione fiscale.

Le miscele minori che si trovano nella pratica con i carburanti – per esempio nelle condutture o nelle rubinetterie – vengono tollerate ai sensi del capoverso 3. La tolleranza si basa sull’articolo 92 OIOm (0,5 per cento volume). In questi casi, viene meno l’obbligo di dichiarazione separata secondo il capoverso 1.

3.2 Modifiche della Legge sulla protezione dell’ambiente

Art. 7 cpv. 8

Questo capoverso definisce il concetto di «biocarburanti e biocombustibili», rifacendosi all'articolo 2 capoverso 3 lettera d LIOm.

Rispetto alla definizione della Legge sull’imposizione degli oli minerali vengono aggiunte alcune precisazioni. Innanzitutto, si chiarisce che la definizione comprende solo carburanti e combustibili liquidi e gassosi, quindi anche il biogas. I combustibili solidi come il legno e il pellet non possono pertanto sottostare alla regolamentazione delle omologazioni. Si sottolinea inoltre che anche le miscele sono interessate dalla definizione. Ciò significa che le miscele di biocarburanti e biocombustibili e altri carburanti e combustibili sono ammesse solo se tutte le componenti provenienti dalla biomassa in esse contenute soddisfano le esigenze.

Oggi, tutti i biocarburanti secondo la Legge sull’imposizione degli oli minerali (art. 2, cpv. 3, lett. d LIOm) e tutti i biocombustibili liquidi e gassosi, a eccezione dell’etanolo destinato alla distillazione, potrebbero sottostare all’obbligo di omologazione.