Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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Il capoverso 3 fa riferimento alle disposizioni dell’Ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti. L’AFD può esigere il controllo, da parte di terzi indipendenti e riconosciuti, delle indicazioni sui biocarburanti presentate per ottenere l’agevolazione fiscale e del rispetto delle esigenze ai sensi dell’articolo 12b. A tale scopo, l’AFD non impartisce direttamente un incarico a un’impresa di audit, bensì contatta all’occorrenza il richiedente e lo invita a far verificare le indicazioni da una ditta riconosciuta. Se il richiedente non dà seguito a tale invito, perde il diritto all’agevolazione fiscale. In questo modo, si evitano obiezioni giuridiche contro un controllo statale di imprese straniere. I costi dell’audit sono finanziati dalla Confederazione con i proventi dell’imposizione più elevata della benzina ai sensi dell’articolo 12e LIOm.
Capoverso 4
Le indicazioni esatte e la documentazione sono precisate a livello di ordinanza. La documentazione può comprendere certificati, attestati ufficiali o altri documenti probatori. Nell’ordinanza si precisa anche che la prova viene facilitata, per esempio se determinati criteri sono considerati soddisfatti o dimostrati in parte o totalmente in seguito al rispetto di standard internazionali o se un’autodichiarazione viene considerata sufficiente e adeguata. Sono in particolare ritenuti standard internazionali quelli dell’ISO, dell’ONU o di altri organi internazionali. Il riconoscimento di standard internazionali deve essere regolamentato a livello di ordinanza.
Al momento, a livello di autorità in seno all’UE, in alcuni paesi europei, in organizzazioni e fori di discussione nazionali e internazionali vengono discussi standard di sostenibilità per il rispetto e la verifica di aspetti ecologici e sociali per agenti energetici rinnovabili. Lo scopo è quello di precisare e di armonizzare queste norme. A tempo debito, le autorità federali valuteranno il riconoscimento degli standard armonizzati in merito alla prova e alla tracciabilità.
Art. 12d Procedura
La domanda di agevolazione fiscale viene controllata dall’AFD, che coinvolge l’UFAM e la SECO e decide in base alla loro valutazione.
I singoli dettagli della procedura di verifica sono regolamentati a livello di ordinanza.
Art. 12e Neutralità dei proventi
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Art. 18 cpv. 3bis
Con questa disposizione, non possono più essere concesse restituzioni dell’imposta o agevolazioni fiscali per biocarburanti impiegati in impianti stazionari. Di conseguenza, questi biocarburanti potranno essere messi in commercio solo alla tariffa normale o concedendo un’agevolazione fiscale, previo rispetto delle esigenze minime ecologiche e sociali. I carburanti fossili continuano a beneficiare di restituzioni dell’imposta o agevolazioni fiscali.