Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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L’inclusione del bioetanolo destinato alla distillazione non è prevista per le riflessioni seguenti: l’etanolo destinato alla distillazione rientra nel campo della Legge sulle
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bevande distillate. L’importazione di bevande distillate con un contenuto alcolico dell’80 per cento o superiore è competenza esclusiva della Confederazione. L’etanolo – con l’eccezione del bioetanolo (utilizzato come carburante) – viene importato soltanto da Alcosuisse, il Centro di profitto della RFA. L’etanolo trova numerosi impieghi. La stessa qualità di etanolo viene utilizzata nelle paste combustibili, nei detergenti per i vetri, nelle vernici, nei prodotti per le pulizie, nei disinfettanti o negli antigelo, e può essere impiegata anche come combustibile liquido (p.es. nei camini a etanolo e nello spirito da ardere). La mancanza di una restrizione tra le qualità rende impossibile in pratica l’applicazione di un’omologazione per il solo etanolo destinato alla distillazione. Al momento, non si rileva una necessità di intervento per quanto riguarda l’etanolo destinato alla distillazione, visto che le vendite
27 rappresentano soltanto il 5 per cento di tutte le vendite di etanolo in Svizzera , e la tendenza non sembra al rialzo.
Art. 35d
Capoverso 1
Il capoverso 1 fissa a partire da quando il Consiglio federale deve introdurre un obbligo di omologazione per biocarburanti e biocombustibili. A tale scopo, si fa riferimento alla quantità di biocarburanti e biocombustibili in commercio che non soddisfa i criteri ai sensi dell’articolo 12b, capoverso 1 ed eventualmente 4 LIOm. I criteri della LIOm concernono anche i biocombustibili.
Per l’introduzione dell’obbligo di omologazione da parte del Consiglio federale, le quantità non possono essere fissate in anticipo. Nel caso concreto, l’adozione dell’omologazione dipende anche dalla portata della violazione dei criteri ecologici e sociali. Vanno inoltre considerate le prescrizioni del diritto commerciale internazionale.
Il Consiglio federale designa i biocarburanti e i biocombustibili che devono sottostare all’obbligo di omologazione. L’obbligo può interessare tutti i biocarburanti e i biocombustibili o anche solo singoli generi di carburante o combustibile (p.es. il biodiesel). Il Consiglio federale può escludere dall’obbligo di omologazione carburanti per aeromobili, se ciò dovesse essere necessario per questioni di concorrenza. A livello internazionale, per i biocarburanti per aeromobili occorre fare in modo che, oltre a ridurre l’emissione di gas a effetto serra, vengano soddisfatte le esigenze minime ecologiche e sociali.
La vigilanza del mercato per i biocarburanti si fonda sui dati dell’AFD concernenti l’imposizione degli oli minerali. Fanno stato le quantità di biocarburanti messe in commercio senza agevolazioni fiscali. Si suppone che i biocarburanti messi in commercio in grandi quantità non rinuncerebbero alle agevolazioni fiscali se soddisfacessero i criteri di sostenibilità. Senza agevolazioni fiscali non risulterebbero concorrenziali e l’importatore o il produttore in questione subirebbe una notevole perdita di
26 Legge sull’alcool; RS 680
27 Su un totale di 37 milioni di chili di etanolo, in Svizzera ne vengono utilizzati 2 milioni come combustibile.