Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine
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progetto di legge si scosta dal testo dell’iniziativa parlamentare rinunciando per il momento a limitazioni della commercializzazione per i biocarburanti.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Scopi dell’iniziativa parlamentare
L’iniziativa parlamentare chiede di prendere debitamente in considerazione e di prevenire, per quanto possibile, gli effetti indiretti derivanti dalla produzione di biocarburanti e delle loro materie prime. In particolare devono essere stabiliti criteri che soddisfino esigenze ecologiche minime relative alla conservazione delle superfici boschive e alla selvicoltura sostenibile. Esigenze sociali minime devono inoltre impedire che piccoli agricoltori siano espulsi dalle loro terre e che sia messa in pericolo un’alimentazione sufficiente. In altre parole, nei Paesi con un approvvigionamento alimentare scarso non possono essere utilizzate per produrre biocarburanti superfici agricole utili necessarie per la produzione alimentare. Nella regione di produzione deve essere garantito l’approvvigionamento alimentare di base e non è ammesso un incremento rilevante delle importazioni di sementi oleose e alimenti da altri Paesi. L’iniziativa parlamentare chiede inoltre di disciplinare mediante criteri la commercializzazione – l’immissione in commercio per il consumo in Svizzera – di biocarburanti e di non limitarsi ad applicare un’agevolazione fiscale, come prescrive il diritto vigente. I biocarburanti che non soddisfano le esigenze minime non potranno quindi più essere immessi sul mercato svizzero. Sono ammessi senza limitazioni unicamente i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e biogas.
2.2 Rinuncia a un’omologazione diretta
In un primo modello, la sottocommissione ha analizzato l’attuazione dell’iniziativa parlamentare sotto forma di sistema a due livelli con criteri di omologazione per l’immissione sul mercato svizzero da un lato e criteri per l’agevolazione fiscale dall’altro. In questo modello, la regolamentazione vigente per l’agevolazione fiscale dei biocarburanti sarebbe completata mediante criteri di omologazione per i biocarburanti e i biocombustibili. Durante la discussione sono stati esaminati possibili criteri di omologazione e agevolazione fiscale.
Criteri presi in considerazione per l’omologazione:
― Le materie prime non sono state coltivate in zone protette a livello nazionale o
internazionale.
― La coltivazione delle materie prime non ha richiesto il dissodamento di foreste
né cambiamenti di destinazione di superfici dall’elevato tenore in carbonio o dalla grande biodiversità.
― Le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente.
― Nell’ambito della coltivazione delle materie prime e della produzione dei
biocarburanti e dei biocombustibili è stata rispettata la legislazione sul lavoro, tuttavia almeno gli accordi di base dell’OIL.