Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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Lettera d: acquisto legale delle superfici di coltivazione

Questo criterio regola la comprova dell’acquisto legale. A livello di ordinanza si stabilisce che esso si basa sul diritto nazionale. L’allontanamento violento della popolazione locale e l’espropriazione senza risarcimento sono considerati illeciti.

Lettera e: condizioni di produzione socialmente accettabili

Questo criterio corrisponde all’attuale LIOm. A livello di ordinanza si precisa che la produzione deve rispettare il diritto del lavoro applicabile nel luogo di coltivazione e di produzione, o per lo meno gli accordi di base dell’OIL.

Capoverso 2

Il Consiglio federale designa i biocarburanti a livello di ordinanza. I biocarburanti sono già riportati nell’articolo 19a, capoverso 2 OIOm. Il Consiglio federale è ora espressamente incaricato di regolare i singoli criteri a livello di ordinanza conformemente al capoverso 1.

Capoverso 3

Per i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e da residui di produzione è prevista una procedura semplificata. Occorre chiarire se ai sensi della legge si tratti effettivamente di rifiuti o residui di produzione. La produzione deve soddisfare il diritto nazionale del lavoro o per lo meno gli accordi di base dell’OIL e, per ottenere le agevolazioni fiscali, essere svolta secondo lo stato della tecnica, il che corrisponde all’attuale contenuto della regolamentazione.

La definizione dei termini «rifiuti» e «residui di produzione», elaborata dall’AFD e dall’UFAM, poggia sulla pratica in vigore per la concessione dell’agevolazione fiscale e conserva la sua validità. All’occorrenza, può essere inserita a livello di ordinanza.

Capoverso 4

Come spiegato al punto 2.3.1, l’adozione di un criterio concernente la sicurezza alimentare comporta diverse difficoltà. Il capoverso 4 si limita alla delega delle competenze al Consiglio federale. Al momento, varie iniziative cercano di elaborare standard che considerino la sicurezza alimentare. Se tali standard dovessero rivelarsi utili e affermarsi a livello internazionale, con la presente regolamentazione il Consiglio federale ha la possibilità, sulla base di questi standard, di formulare un criterio che garantisca la sicurezza alimentare e di aggiungerlo come condizione supplementare per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale.

Una minoranza ha chiesto di stralciare il capoverso. A suo modo di vedere, attualmente non esiste la necessità di assegnare al Consiglio federale la competenza di introdurre un criterio supplementare per garantire la sicurezza alimentare, dal momento che non è stata ancora presa nessuna decisione riguardo alla natura di un'eventuale norma. Se del caso, le modifiche legislative necessarie potrebbero essere apportate rapidamente in piena conoscenza di causa.

Capoverso 5

L’entità dell’agevolazione fiscale è determinata dal Consiglio federale. Con il criterio della concorrenzialità ci si assicura che i maggiori costi di produzione dei biocarburanti rispetto ai carburanti fossili non vengano sovracompensati dall’agevolazione fiscale. La concorrenzialità viene valutata ogni anno in base alla differenza di prezzo