Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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trano sulle definizioni, sul calcolo delle emissioni di CO2, sulla gestione dei criteri di sostenibilità e sulla valutazione della conformità. Nella forma attuale, lo standard del CEN mira esclusivamente a fungere da strumento di attuazione della RED.

1.4 Impegno della Svizzera per la sostenibilità dei biocarburanti

1.4.1 Agevolazione fiscale per i biocarburanti prodotti in modo sostenibile

In Svizzera, dall’entrata in vigore della modifica della legge sull’imposizione degli oli minerali16 il 1° luglio 2008 i biocarburanti sono esentati dall’imposta se soddisfano le esigenze ecologiche e sociali minime. Sia i produttori svizzeri che gli importatori devono dimostrare che i loro carburanti soddisfano le esigenze minime relative al bilancio ecologico globale positivo e alle condizioni di produzione socialmente accettabili.17

I biocarburanti devono produrre, dalla coltivazione fino al consumo, almeno il 40 per cento di emissioni di gas serra in meno rispetto alla benzina fossile, non devono avere un impatto sull’ambiente considerevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile e la coltivazione delle materie prime rinnovabili non deve pregiudicare la conservazione delle foreste pluviali e della biodiversità. Nell’ambito della coltivazione e della produzione devono inoltre essere rispettati perlomeno gli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Di norma, i carburanti prodotti a partire da olio di palma, olio di soia o cereali non soddisfano le esigenze ecologiche minime. Le esigenze minime sono invece considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione o di lavorazione di prodotti agricoli e forestali.18 I requisiti svizzeri per le agevolazioni fiscali sui biocarburanti sono più severi rispetto ai requisiti per la computabilità dei biocarburanti per il raggiungimento degli obiettivi dell’UE (cfr. sezione 1.3.2).

Il rispetto dei criteri ecologici e sociali è esaminato dall’UFAM e dalla SECO. Successivamente l’AFD decide in merito all’agevolazione fiscale. Le domande respinte finora riguardavano esclusivamente biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui di produzione.

La procedura per dimostrare il rispetto delle esigenze ecologiche minime è complessa. Siccome la Svizzera genera un volume di domanda esiguo rispetto alla media internazionale, finora non vi erano incentivi sufficienti a fornire le informazioni necessarie per l’agevolazione fiscale. Fatta eccezione per le domande riguardanti i rifiuti e i residui di produzione, finora non vi è stata nessuna domanda che abbia completato la procedura. In Svizzera possono essere immessi sul mercato anche i biocarburanti che non soddisfano le esigenze ecologiche e sociali minime, ma non beneficiano di una riduzione dell’imposta sugli oli minerali e quindi ai prezzi attuali

16 LIOm; RS 641.61

17 Art. 12b LIOm, art. 19a - 19h dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) nonché ordinanza sull’ecobilancio dei carburanti (OECarb; RS 641.611.21)

18 Art. 19b OIOm