Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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Lettera a: meno emissioni di gas a effetto serra

La regolamentazione in vigore prevede che sull’arco dell’intera durata di vita i biocarburanti producano almeno il 40 per cento di emissioni di gas a effetto serra in meno rispetto alla benzina fossile. Questo valore minimo dovrà essere mantenuto anche in futuro e sarà sancito a livello di ordinanza. La formulazione consente altresì di presentare questo criterio in modo dinamico a livello di ordinanza. Il principio di un aumento dinamico della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (p.es. al

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60 per cento) corrisponde a livello di contenuto alla direttiva europea RED .

Lettera b: nessun notevole carico inquinante supplementare per l’ambiente

Questo criterio scaturisce dalla OIOm in vigore. La regolamentazione vigente autorizza un carico inquinante supplementare per l’ambiente del 25 per cento da biocarburanti rispetto alla benzina fossile. È stato valutato un eventuale inasprimento di questo criterio, per esempio prescrivendo una riduzione del 20 per cento del carico inquinante per l’ambiente. Così facendo, però, praticamente nessun carburante avrebbe diritto a un’agevolazione fiscale. Una stima approssimativa ha rilevato che solo il bioetanolo prodotto con barbabietole da zucchero coltivate in Svizzera soddisferebbe questo criterio.

Lettera c: nessun cambiamento di destinazione di superfici dall’elevato tenore di carbonio o dalla grande biodiversità

La formulazione di questo criterio poggia sulla direttiva UE. Analogamente ai ter-

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mini del diritto europeo , con «superfici dall’elevato tenore di carbonio o dalla grande biodiversità» si intendono per esempio foreste, paludi a sfagni e altre aree umide o verdi dalla grande varietà biologica. Il criterio contiene anche un divieto di deforestazione o di prosciugamento di aree umide. La coltivazione è inoltre esclusa all’interno di zone protette nazionali e internazionali. L’esclusione di queste superfici va menzionata esplicitamente a livello di ordinanza e, analogamente alla regolamentazione in vigore, occorre fissare una data per il cambiamento di destinazione. Tale data regola il momento prima del quale il cambiamento di destinazione non comporta la perdita dell’agevolazione fiscale. L’utilizzo passato di una superficie viene quindi preso in considerazione solo fino a un determinato momento. L’utilizzo di tale superficie o il suo eventuale stato di superficie dall’elevato tenore di carbonio o dalla grande biodiversità prima di questa data non sono considerati.

Conseguire la salvaguardia delle superfici boschive e la gestione sostenibile delle foreste di uno Stato sovrano non rientra tra le competenze della Svizzera e non è pertanto ammesso come criterio. La lettera c consente però di evitare le deforestazioni.

24 La direttiva 2009/28/CE prevede che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia almeno del 35 per cento, del 50 per cento dal 1° gennaio 2017. Per gli impianti di produzione che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio 2017, dal 1° gennaio 2018 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere almeno del 60 per cento.

25 Cfr. direttiva 2009/28/CE