Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/146: 09.499 Iv. Pa. CAPTE-N. Agrocarburanti. Tenere conto degli effetti indiretti · 37 pagine

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I capoversi 3-5 vengono adeguati dal profilo redazionale e fanno riferimento all’attuale capoverso 1 e al nuovo capoverso 2. La regola della concorrenza del capoverso 5 non si deve limitare alle tasse d’incentivazione, ma deve essere applicabile anche per le infrazioni secondo la Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto

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penale amministrativo . Chi ottiene un’omologazione presentando un documento falso, viene punito anche ai sensi dell’articolo 15 DPA per falsità in documenti.

Art. 62 cpv. 2

L’attuale articolo 62, capoverso 2 viene adeguato in modo che il rimando alla DPA come diritto applicabile sia valido anche per la nuova disposizione penale sull’obbligo di omologazione.

Una minoranza chiede di stralciare tutta la cifra II. Essa è dell’opinione che l’estensione dei criteri per l’agevolazione fiscale fissati nel diritto vigente basti a impedire effetti indesiderati nella produzione di biocarburanti. Un obbligo di omologazione come quello previsto dalla modifica della LPAmb rappresenterebbe un intervento eccessivo sul mercato. In considerazione delle modeste quantità di biocarburante commerciate in Svizzera, un intervento non sarebbe necessario.

3.3 Spiegazioni della cifra III

Capoverso 3

La modifica della LIOm del 23 marzo 2007 stabilisce che gli articoli 12a, 12b, 12c e 20a, come pure l’appendice 1a hanno una validità di dodici anni dall’entrata in vigore. La presente modifica di legge riprende questa scadenza temporale per le nuove disposizioni della LIOm e della LPAmb. Tutte le modifiche valgono dunque fino al 30 giugno 2020.

4 Conseguenze

4.1 Attuabilità e spese di esecuzione

I criteri sono attuabili se si riferiscono a prodotti e sono tracciabili. La tracciabilità è a sua volta data se il rispetto dei criteri è dimostrabile e controllabile. Nella fattispecie, queste condizioni sono soddisfatte, e sono quindi rispettate le premesse per l’esecuzione da parte delle autorità e delle aziende.

Le domande di agevolazione fiscale sono esaminate dall’AFD, che nella valutazione dei criteri ecologici coinvolge l’UFAM e per quelli sociali la SECO. Questo modello di esecuzione si è finora rivelato valido e andrebbe quindi mantenuto anche per un’eventuale procedura di omologazione. I richiedenti possono contare su un interlocutore centrale, l’AFD.

Oggi, all’AFD vengono inoltrate prevalentemente domande di agevolazione fiscale per biocarburanti prodotti con rifiuti e residui di produzione. Sono invece poche

29 DPA; RS 313.0